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Ordinanza — n. 8208/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry's appeal against teacher's contract termination due to abuse of fixed-term employment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8208/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that declared fixed-term contracts with a Catholic religion teacher illegal. The Ministry argued violations of specific labor laws, but the court found the teacher had held annual positions without interruption for over a decade without a competitive exam. Consequently, the court ruled that this continuous use of temporary contracts constituted an abuse, entitling the teacher to damages rather than indefinite employment.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4 bis, d.lgs. 368/2001; Art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001; Art. 3, L. 186/2003; Art. 3 Cost.: The continuous use of annual fixed-term contracts for Catholic religion teachers without a triennial competitive exam constitutes an abuse, granting the teacher a right to damages but not transformation into an indefinite contract.

Parole chiave

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abuse of fixed-term contracts Catholic religion teachers public school employment continuous annual contracts competitive exam requirement indemnity for damages labor law violation validità del contratto a termine

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4 bis, d.lgs. 368/2001
con l’unico motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs.
Art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
5, comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001, dell’art.
Art. 3, L. 186/2003
5, comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001, dell’art.
Art. 3 Cost.
186 del 2003, nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art.
Art. 32, co. 5, L. 183/2010
art. 3 Cost
186 del 2003, nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698
il motivo è infondato, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass.
Cass. Sez. L, 14/07/2022, n. 22265
Cass. Sez. L, 15/07/2022, n. 22439
22265, Cass. Sez. L, 15/07/2022, n. 22439, nonché , più di rec ente , Cass.
Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124
22439, nonché , più di rec ente , Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938
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Testo completo

18 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro Maniera Corallina, rappresentata e difes a da ll’ avv. Roberto Pierelli , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata robertopierelli@pec.ordineavvocatipesaro.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 66 / 201 8 della Corte d ’ appello di Ancona , depositata l’11 maggio 2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l’illegittim ità dei contratti a termine stipulati con Corallina Maniera, docente di religione, in quanto di durata complessiva ultratriennali su posti di ruolo (vacanti e disponibili), con conseguente condanna del Ministero al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre le spese di lite;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero affidato ad unico motivo, cui resiste ladocent e con controricorso . Considerato che:

1. con l’unico motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001, dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 3, della l. n. 186 del 2003, nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., censurando la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la docente;

2. il motivo è infondato, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass. Sez. L , 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez. L, 15/07/2022, n. 22439, nonché , più di rec ente , Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senzasoluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alletre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto deidocenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione,anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata a nnuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dalcomputo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»;3. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

4. nella specie la docente ha ricevuto incarichi annuali senza soluzione di continuità dall’anno scolastico 2002/2003 all’anno scolastico 2015/2016, dal 1° settembre al 31 agosto, su posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento del concorso per l’individuazione e nomina del docente di ruolo, come indicato nella sentenza impugnata;

5. il ricorso va pertanto rigettato;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, condistrazione in favore dell’avv. Roberto Pierelli che ha reso la prescritta dichiarazione;

7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13,c omma 1 quater , del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contribut o (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).

P.Q.M.

rigetta ilricorso e condanna il Ministero ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ro