Cassation court dismisses Ministry appeal against appellate ruling awarding religious teachers damages for illegal contract renewals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Education appealed the Catanzaro Court of Appeal's decision awarding damages to religious teachers for illegal contract renewals. The court found the Ministry's argument regarding violations of the 2003 law and constitutional rights to be unfounded based on established precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the Ministry was ordered to pay the teachers' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. 186/2003, artt. 2 e 3; Cost., art. 3: In the special hiring regime for Catholic religious teachers, abuse occurs when annual contracts are renewed automatically for more than three years without a triennial competition, entitling teachers to European unitary damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
19 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro De Carlo Giulio, rappresentato e difes o , anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Nastasi e Tommaso De Grandis, con domicilio eletto in Roma, via Gavorrano n. 12, scala B, int. 4, presso lo studio dell’avv. Mario Giannarini - controricorrent e - nonché contro Aloi Stefania, Carloeo Rosarita, Carpanzano Rosanna, Chiaravallotti Serafina, Franco Teresa, Giampa’ Ilenia, Scalzo Rosa, Silipo Antonia - intimat e - avverso la sentenza n. 184 / 201 9 della Corte d ’ appello di Catanzaro , depositata il 7 marzo 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente accolto il gravame proposto da Stefania Aloi, Rosarita Carloeo, Rosanna Carpanzano, Serafina Chiaravallotti, Giulio De Carlo, Teresa Franco, Ilenia Giampà, Rosa Anna Scalzo e Antonia Silipo, tutti docenti di religione, e, ravvisata l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con gli stessi in quanto reiterati oltre trentasei mesi su posti vacanti nell’organico cd. di diritto, ha riconosciuto per ciascuno degli appellanti un’indennità commisurata alla durata della abusiva reiterazione, con compensazione delle spese di lite;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero affidato ad unico motivo, cui resiste Giulio De Carlo con controricorso, mentre le altr e docenti non hanno svolto attività difensiva;
3. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. con l’unico motivo il Ministero ricorrent e denuncia la violazione degliartt. 2 e 3 della l. n. 186 del 2003, nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., censurando la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con idocenti;2. il motivo è infondato, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass. Sez. L , 14/07/2022, n. 22265, Cass.
Sez. L, 15/07/2022, n. 22439, nonché più di recente Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciat o i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senzasoluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alletre annualità.
In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto deidocenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione,anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubbli ca hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di dura ta infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dalcomputo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»;
3. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
4. nella specie i docenti hanno ricevuto incarichi annuali per durata ultratriennale, su posti vacanti e disponibili, come indicato nella sentenza impugnata;
5. il ricorso va pertanto rigettato;
6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza in favore del controricorrente e vannoposte a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Nastasi e Tommaso De Grandis che ha nno reso la prescritta dichiarazione, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese delle altre docenti che non hanno svolto attività difensiva;
7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).
P.Q.M.
rigetta il ricors o e condanna il Ministero ricorrent e al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore avv.ti Giuseppe Nastasi