Italian court dismisses appeal for non-appeal filing, ruling late notification cannot cure procedural defects in labor disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Cotral S.p.A.'s appeal against a lower court's declaration of inadmissibility regarding Giuliano Gigante. The appellant argued that a subsequent notification of the appeal cured the initial failure to file, but the court held that in labor disputes, missing the deadline for filing renders the appeal procedurally dead. Consequently, the court ruled that any notification occurring after the hearing date could not retroactively restore the appeal's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, 435, 436 c.p.c.; Nelle controversie di lavoro, la mancata notificazione del ricorso determina l'improcedibilità senza possibilità di rimessione in termini tramite notificazione successiva.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12961/2021 R.G. proposto da: COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA CESARE BECCARIA , n. 11, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA, che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro GIGANTE GIULIANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTOFICCARDI; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2463/2020 , pubblicatail 16/11/2020 , R.G.N. 5145/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. CONSIDERATO CHE 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da COTRAL Spa nei confronti di Giuliano Gigante avverso la pronuncia di primo grado del locale Tribunale n. 8788 del 14 ottobre 2016;
2. la Corte, in sintesi, ha rilevato che per l’udienza prefissata del 28 novembre 2018, alla quale nessuna delle parti era comparsa, la società appellante non aveva provveduto a notificare l’impugnazione, sicché la successiva notifica non aveva certamente rimesso in termini l’appellante; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso l’intimato; RITENUTO CHE 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazio ne e falsa applicazione degli artt. 156, 435 e 436 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il processo era “slittato per autonoma valutazione e determinazione della Corte di Appello ed al momento in cui la Corte ha dichiarato l’improcedibilità il contraddittorio era regolarmente instaurato tra le parti”; col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 159, 291, 348, 435 e 436 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che nel momento in cui l’atto di impugnazione aveva raggiunto il suo scopo non poteva essere dichiarata la nullità; con l’ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi nel merito dei motivi di appello; 2.i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono infondati in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio, qui condivisoe rispetto al quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi , secondo cui:
“Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancatanotificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando lanotificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa” (Cass. n. 27079 del 2020;conf.
Cass. n. 17368 del 2018; Cass. n. 6159 del 2018);
3. parimenti infondato il terzo mezzo perché, una volta definita in rito l’impugnazione, la Corte adita non la poteva certo esaminare nel merito;
4. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ar