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Ordinanza — n. 8113/2023 — snciv Generato dall'IA

Social Security appeal dismissed for non-compliance with service of process time limits due to failed notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8113/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Social Security Institution's appeal inadmissible because it failed to serve the cooperative within the statutory deadline. Although the institution attempted postal service, the recipient was marked as unreachable, and the institution did not promptly reactivate the notification process. Consequently, the court ruled that the procedural time limit expired, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: If notification fails due to circumstances not attributable to the notifier, the party must immediately reactivate the notification process within half the statutory period; failure to do so results in the expiration of the appeal deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
service of process notification failure procedural time limit reactivation duty inadmissible appeal postal service unreachable recipient

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
l. n.389/89
CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e /o falsa applicazione della l. n.389/89, dell’art.3, co.4 d.
d. lgs. n.423/01
n.389/89, dell’art.3, co.4 d. lgs. n.423/01 e dell’art.6, co.1 l.
l. n.142/01
n.423/01 e dell’art.6, co.1 l. n.142/01 per non avere la Corte ritenuto che accordi tra cooperativa e lavoratori sull’erogazione di retribuzioni inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicato non potessero avere effetti sul rapporto contributivo in violazione della regola del minimale contributivo.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., n.14916/16
Cass., S.U., n.14916/16 per l’affermazione di inesistenza in caso di notificazione non compiuta, nonché Cass., S.U., n.13394/22, secondo cui la fattispecie legale minima della notificazione richiede la consegna dell’atto).
Cass., S.U., n.13394/22
Cass., S.U., n.14916/16 per l’affermazione di inesistenza in caso di notificazione non compiuta, nonché Cass., S.U., n.13394/22, secondo cui la fattispecie legale minima della notificazione richiede la consegna dell’atto).
Cass. S.U. n.14594/16

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Testo completo

ONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrenti- contro AIR 2007 SOCIETA' COOPERATIVA; Oggetto: minimale contributivo; cooperativa; trasferte RGN Cron.

Rep. CC 7.3.23 PU -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.470/18, depositata il 4.6.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani RITENUTO CHE: Con sentenza n.470/18, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva,per quanto di ragione, l’opposizione proposta da Air 2007 Società cooperativa avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps in seguito a verbale di accertamento in cui l’ente aveva constatato il mancato pagamento di contributi sia su somme erogate ai soci lavoratori a titolo di trasferta, sia su somme non erogate ai lavoratori per sospensione concordata dell’orario di lavoro e per minori retribuzioni rispetto a quelle previste dal contratto collettivo.

La Corte, dopo aver affermato che l’avviso di addebito era legittimo nella parte in cui sottoponeva a contribuzione i rimborsi a titolo di trasferta, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non dovuti contributi su ore non lavorate e su minori retribuzioni erogate. Avverso la sentenza, ricorre Inps, in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I) spa,per un motivo. La Air 2007 soc. coop. è rimasta intimata. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e /o falsa applicazione della l. n.389/89, dell’art.3, co.4 d. lgs. n.423/01 e dell’art.6, co.1 l. n.142/01 per non avere la Corte ritenuto che accordi tra cooperativa e lavoratori sull’erogazione di retribuzioni inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicato non potessero avere effetti sul rapporto contributivo in violazione della regola del minimale contributivo. Il ricorso è inammissibile, poiché non notificato alla Air 2007 entro il termine di cui all’art.327 c.p.c.

Risulta agli atti che fu tentata la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale presso lo studio dell’avv. Cenerini Antonio, e che la relata di notifica riporta la dicitura “irreperibile“. Non è seguita poi alcuna attività da parte dell’Inps. In un tale contesto la notificazione è inesistente, siccome omessa, posto che l’atto non è mai stato ricevuto da alcuno ed è semplicemente stato restituito al mittente (v. Cass., S.U., n.14916/16 per l’affermazione di inesistenza in caso di notificazione non compiuta, nonché Cass., S.U., n.13394/22, secondo cui la fattispecie legale minima della notificazione richiede la consegna dell’atto).

In caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, secondo Cass. S.U. n.14594/16, è onere della parte, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notificazione, riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nel caso di specie l’Inps non ha riattivato il processo notificatorio, rimanendo del tutto inerte, con la conseguenza che il termine di cui all’art.327 c.p.c.

è trascorso, essendo la sentenza d’appello stata pubblicata il 4.6.2018. Nulla sulle spese essendo Air 2007 soc. c