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Ordinanza — n. 8110/2023 — snciv Generato dall'IA

Social security contributions on business trips are taxable unless specific territorial and monetary thresholds are met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8110/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had exempted all business trip reimbursements from social security contributions. The Inps argued that the lower court misapplied tax law by failing to verify if trips were within the same municipality or exceeded a daily monetary limit. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for factual determinations on reimbursement amounts and trip locations.

Regesto Legislator

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Art. 12 l. n. 153/69; Art. 51, co. 5 d.P.R. n. 917/86: Reimbursements for business trips are subject to social security contributions unless they are strictly limited to the same municipality and do not exceed a specific daily monetary threshold.

Parole chiave

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social security contributions business trip reimbursements territorial limits monetary thresholds tax law application remand for facts Inps contributions

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 l. n. 153/69
Art. 51, co. 5 d.P.R. n. 917/86
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 640/19

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Testo completo

ONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrenti- contro Oggetto: contribuzione trasferte RGN Cron. Rep. CC 7.3.23 PU CIS COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MERLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO MASSINI; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.461/18, depositata il 10.5.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani RITENUTO CHE:

Con sentenza n.461/18, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva l’opposizione a verbale di accertamento Inps proposta da CIS –Cooperativa Italiana Servizi a r. l. e dichiarava che le somme erogate ai soci lavoratori per trasferte di lavoro effettuate col mezzo proprio erano esenti da contribuzione, per il resto confermando la contribuzione sulle somme erogate ai soci lavoratori per recarsi a casa durante la pausa pranzo. La Corte premetteva che un accordo sindacale del 20.1.2006 aveva dato atto dell’impossibilità di consumare il pasto presso la sede lavorativa con conseguente interruzione significativa dell’orario di lavoro nella pausa pranzo, e della necessità dei lavoratori di usare il mezzo proprio per esigenze di servizio aventi carattere di urgenza.

Riteneva poi che le trasferte casa-lavoro per il pranzo non fossero inscindibilmente connesse con l’esecuzione della prestazione potendo i lavoratori scegliere altre modalità di consumazione del pasto (al bar, al parco, al sacco), né poteva applicarsi in via analogica la normativa che esenta dalla contribuzione i c.d. buoni pasto. Al contrario, le spese di utilizzo del mezzo proprio, in luogo di quello aziendale, per le trasferte di lavoro erano esenti da contribuzione.Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) spa, per un motivo, illustrato da memoria.

La CIS – Cooperativa Ita liana Servizi a r. l. resiste con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso principale Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69 e dell’art.51, co.5d.P.R. n.917/86 come modificato dal d. lgs. n.344/03, per non avere considerato la Corte che i rimborsi per trasferte di lavori sono esenti da contribuzione non senza limiti, bensì sono assoggettati a contribuzione per le trasferte entro lo stesso Comune e, per quelle fuori Comune, sono assoggettati a contribuzione per l’importo superiore a lire 30.000 giornaliere.

La Corte avrebbe dovuto compiere il duplice accertamento volto a verificare sia se le trasferte fossero limitate o meno al territorio comunale, sia, per quelle fuori dal territorio, se esse ammontassero o meno a somma superiore a lire 30.000 giornaliere. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, CIS deduce violazione e falsa applicazione dell’art.12 l.n.153/69 e degli artt.1362 e 1363 c.c. per non avere la Corte considerato che le parti, con l’accordo sindacale del 20.1.06, avevano inteso attribuire ai rimborsi per trasferte casa-lavoro, ai fini di fruire del pranzo, natura riparatoria e sostitutiva dei buoni pasto, definendo in tal modo le contestazioni relativeal disagio dovuto alla mancanza di un servizio mensa all’interno dell’azienda.

Il ricorso principale è manifestamente fondato. Ai sensi dell’art.12 l. n.153/69 che ha modificato gli artt.1 e 2 d. l. n.692/45: “Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza socialesi applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente, l’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86dispone che: “ ”. Secondo l’orientamento di questa Corte si ha violazione di legge, tra l’altro, quando il giudice attribuisce alla norma un contenuto che essa non possiede, avuto riguardo alla fattispecie da essa delineata (Cass.640/19).

La Corte d’appello omettendo qualsiasi controllo sull’entità dei rimborsi e sulla loro estensione entro o oltre il territorio comunale, ha attribuito all’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 un contenuto diverso, e più ampio, rispetto a quello espresso dalla norma; in particolare, ha inte so la norma come escludente la imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall’estensione della trasferta entro o oltre il territorio comunale o all’estero.

Trattandosi di motivo che rientra nell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., come tale non concernente questioni di fatto nuove, bensì la corretta applicazione di una norma di legge in tutti gli elementi costitutivi della fattispecie che essa delinea, è priva di pregio l’eccezione di inammissibilità svolta da parte controricorrente. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per i necessari accertamenti sull’entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull’estensione delle trasferte entro o al di furi del territorio comunale.

La Corte del rinvio deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile per difetto di autosufficienza: si deduce la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione ad un accordo sindacale il cui testo non è trascritto nel corpo del motivo, né risulta indicato in modo dett