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Ordinanza — n. 8109/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding interest accrual on administrative fines without separate fault finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8109/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Alloni's appeal against a Milan Court of Appeal ruling that ordered him to pay interest on an administrative fine. The lower court held that the main fine judgment sufficed to establish the debt and the subsequent interest, rejecting the need for a separate finding of fault. The Supreme Court agreed, ruling that the statutory interest automatically follows the main sanction unless the debt is successfully contested.

Regesto Legislator

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Art. 27, comma 6, Law No. 689/1981; Art. 22, Law No. 689/1981: The interest provision applies automatically upon the main sanction's issuance without requiring a separate authoritative act to certify the debtor's fault or imputability of the delay.

Parole chiave

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administrative fines interest accrual imputability of delay suspension of execution Cassation appeal solidary obligation rateable payment spese di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 27, comma 6, Law No. 689/1981
Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Pavia, Giuseppe Alloni è stato condannato alla corresponsione dell’intero importo, relativo ad un residuo di sanzioni pecuniarie nonché alla maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n.
Art. 22, Law No. 689/1981
Art. 5, D.Lgs. No. 150/2011
Art. 6, D.Lgs. No. 150/2011
Art. 370, first paragraph, Civil Procedure Code
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. No. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21259/2016
Cass. n. 1884/2016
Cass. n. 12432/2022
Cass. n. 27490/2019
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30182/2018 R.G. proposto da : ALLONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA , VIALE AMERICA, N. 11, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE ANGELUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO TENORE ; -ricorrente- contro EQUITALIA NORD S.P.A. oggi AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITOR IALE DEL LAVORO DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI , N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l i rappresenta e difende; -resistenticon mandato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1316/2018R.G.N. 18/2017 depositata i l 16/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Pavia, Giuseppe Alloni è stato condannato alla corresponsione dell’intero importo, relativo ad un residuo di sanzioni pecuniarie nonché alla maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, recato dalla cartella esattoriale dal medesimo opposta, emessa a seguito di decadenza della “Attrezzeria Paganelli s.r.l.”, quale obbligato solidale, dal beneficio del pagamento rateale; a supporto della decisione il giudice del gravame ha evidenziato che «Il presente giudizio (…) ha principalmente a d oggetto l’ammissibilità dell’iscrizione a ruolo di interessi ex art. 27 l. 689/1981 in mancanza di un previo atto di accertamento in ordine alla colpevolezza e imputabilità della mora. (…) Deve (…) ritenersi preferibile l’orientamento di legittimità che, pur riconoscendo la natura “latu sensu” sanzionatoria degli interessi di cui all’art. 27 l. 689/1981, non richiede l’emissione da parte dell’amministrazione di un atto autoritativo autonomo e ulteriore rispetto a quello di irrogazione della sanzione principale, per l’accertamento e la conseguente iscrizione a ruolo degli interessi in questione (“ex multis” v.

Cass. n. 21259/2016; n. 1884/2016). Invero, ritiene questa corte che i principi generali dettati in materia di interessi moratori -e soprattutto quelli applicabili alle sanzioni amministrative ex l. 689/1981 - inducano a considerare sufficiente l’accertamento della sanzione principale, cui consegue “ex lege” la decorrenza degli interessi ex art. 27 l. 689/1981,salvo impugnazione dell’ingiunzione e prova della non imputabilità del ritardo»;per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Giuseppe Alloni, affidato ad un motivo, illustrato con memoria; il “Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali” e l’“Agenzia Entrate Riscossione” si sono costituit i al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con l’unico motivo il ricorrente -denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, commi 3 e 4, 26 e 27, comma 6 , della legge n. 689 del 1981, nonché degli artt. 1304-1306, 1308, 1309 e 1310, comma 3, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto legittimo l’avvio del procedimento di riscossione coattiva della maggiorazione da ritardo nei propri confronti - per aver e egli agito in rappresentanza della società “Attrezzeria Pagane lli s.r.l.” - in assenza di un provvedimento irrogativo che, preliminarmente, accertasse se la maggiorazione stessa fosse dovuta, ricorrendone i presupposti oggettivo e soggettivo; lamenta,inoltre, che il predetto giudice, nel pervenire alla propria decisione, non abbia tenuto conto del principio generale della non comunicazione dei fatti sfavorevoli ad un solo condebitore ricavabile dai citati artt. 1304-1306, 1308, 1309 e 1310, comma 3, c.c. Ritenuto che: il motivo è da disattendere, poiché la più recente giurisprudenza di questa Corte -cui si intende dare continuità - è dell’avviso che la maggiorazione, pur avendo natura sanzionatoria, ben possa essere iscritta a ruolounitamente alla sanzione principale (cfr., sul punto, di recente, Cass. 29/09/2021, n. 26308, ove è affermato che «In materia di sanzioni amministrative - nella specie, per violazioni stradali- , la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo - e l’emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva»; in senso conforme v.

Cass. 23/03/2021, n. 8116; Cass.1/02/2016, n. 1884); la richiamata - in memoria - Cass. 19/04 /2022, n. 12432 (così massimata: «La maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria e, pertanto, si determina solo allorquando sussista il requisito soggettivo dell’imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell’agente; ne deriva che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l’efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa, ai sensi dell’art. 22 l.n. 689 del 1981 o degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa nell’omissione del pagamento») non sembra deporre in senso contrario, ribadendo solo il principio della necessità del requisito soggettivo dell’imputabilità del ritardo, in una fattispecie in cui, a seguito di sospensione,per un determinato periodo, dell’efficacia esecutiva dell’ ordinanza ingiunzione e di successivo rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza stessa, l’ente creditore aveva iscritto a ruolo anche la maggiorazione, calcolata - tuttavia - in relazione all’arco temporale in cui vi era stata la sospensionein questione ; del resto, il profilo dell’imputabilità del ritardo è stato affrontato nella sentenza impugnata, nella parte in cui è affermato che, benché l’accertamento contenuto nel provvedimento di irrogazione della sanzione principale fosse da considerare assorbente rispetto agli ulteriori profili inerenti alla colpevolezza o alla imputabilità del ritardo, detti profili, in ogni caso, non erano stati in alcun modo contestati dall’ingiunto;a scalfire le sopra esposte conclusioni non può bastare il rilievo, contenuto in ricorso, circa l’avvenuta contestazione dei profili in questione, in quanto il rilievo stesso, negando il valore dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del gravame mediante la ravvisata non contestazione, non è stato veicolato con adeguato motivo (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 28/10/2019, n. 27490, ove è precisato che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione); non vi è luogo per una pronunzia sulle spese, non avendo il “Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali” e l’“Agenzia Entrate Riscossione”presentato controricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no