Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8009/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8009/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8009/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27576/2018 R.G. proposto da: DI TOMMASO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, n. 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ONGARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANA BATTISTUTTA; -ricorrente- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L., già HETA ASSET RESOLUTION ITALIA S.R.L. e precedentemente HYPO ALPE ADRIA LEASING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE , n. 117, presso lo studio dell’avvocato EMILIANOPELLEGRINO , rappresentat a e difes a dagli avvocati GIANLUCA SPOLVERATOe FRANCESCA MARCHESAN ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 8/2018 , depositata il23/03/2018, R.G.N. 245/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8009/2023 — snciv · Corte di Cassazione: FABRIZIO AMENDOLA. CONSIDERATO CHE 1. la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Lorenzo Di Tommaso nei confronti della Aquileia Capital Services Srl con cui si chiedeva la condanna di quest’ultima al pagamento di euro 65.327,99 per le prestazioni rese in favore della società; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; RILEVATO CHE 1. risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto digitalmente dall’Avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali assunzione delle spese revoca dell'opposizione rinuncia d'eredità conseguenze del ritiro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27576/2018 R.G. proposto da: DI TOMMASO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, n. 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ONGARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANA BATTISTUTTA; -ricorrente- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L., già HETA ASSET RESOLUTION ITALIA S.R.L. e precedentemente HYPO ALPE ADRIA LEASING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE , n. 117, presso lo studio dell’avvocato EMILIANOPELLEGRINO , rappresentat a e difes a dagli avvocati GIANLUCA SPOLVERATOe FRANCESCA MARCHESAN ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 8/2018 , depositata il23/03/2018, R.G.N. 245/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. CONSIDERATO CHE 1. la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Lorenzo Di Tommaso nei confronti della Aquileia Capital Services Srl con cui si chiedeva la condanna di quest’ultima al pagamento di euro 65.327,99 per le prestazioni rese in favore della società; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; RILEVATO CHE 1. risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto digitalmente dall’Avv.

Alessandro Ongaro quale procuratore speciale del dott. Lorenzo Di Tommaso nonché, per presa visione ed adesione, dall’Avv. Gianluca Spolverato, procuratore della controricorrente; 2.pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, senza che occorra provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, u.c., c.p.c.; non trova applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in