Ordinanza — n. 7976/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARep. Ud. 14/02/2023 CC TOMMASO MARIA DE GRANDIS, GIUSEPPE NASTASI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 46/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza del 7 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Perugia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Terni di rigetto della domanda proposta da Elisabetta Accorsi + 11 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti in virtù dei quali aveva prestato servizio quale docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, con la conseguente conversione del primo dei reiterati rapporti a termine instaurati tra le parti in un rapporto a tempo indeterminato ovvero, in subordine, al solo risarcimento del danno nella misura di venti mensilità, in parziale riforma della predetta decisione condannava il Ministero al pagamento in favore delle istanti di un’indennità risarcitoria commisurata a 10, 8 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle stesse; - cha la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabili anche ai docenti di religione cattolica i principi giurisprudenziali circa l’eventuale abuso dei contratti a termine, sussistente tale abuso e, ferma restando l’esclusione del diritto alla conversione del rapporto in assenza di superamento del concorso pubblico in applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016 e così ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quantificato in 10, 8 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle istanti; - Per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 118 disp. att. cod. proc. civ; Ordinanza — n. 7976/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud. 14/02/2023 CC TOMMASO MARIA DE GRANDIS, GIUSEPPE NASTASI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 46/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza del 7 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Perugia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Terni di rigetto della domanda proposta da Elisabetta Accorsi + 11 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti in virtù dei quali aveva prestato servizio quale docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, con la conseguente conversione del primo dei reiterati rapporti a termine instaurati tra le parti in un rapporto a tempo indeterminato ovvero, in subordine, al solo risarcimento del danno nella misura di venti mensilità, in parziale riforma della predetta decisione condannava il Ministero al pagamento in favore delle istanti di un’indennità risarcitoria commisurata a 10, 8 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle stesse; - cha la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabili anche ai docenti di religione cattolica i principi giurisprudenziali circa l’eventuale abuso dei contratti a termine, sussistente tale abuso e, ferma restando l’esclusione del diritto alla conversione del rapporto in assenza di superamento del concorso pubblico in applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016 e così ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quantificato in 10, 8 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle istanti; - Per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30241-2018 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e per l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro APOSTOLICO ELISABETTA, ALTOBELLI ALESSANDRA LETIZIA, CAPONI ORIANA, CURRAO MENCARELLI GIUDITTA, PULPITO FRANCESCA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentate e difese dagli avvocati Oggetto DOCENTI DI RELIGIONE R.G.N. 30241/2018 Cron.
Rep. Ud. 14/02/2023 CC TOMMASO MARIA DE GRANDIS, GIUSEPPE NASTASI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 46/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza del 7 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Perugia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Terni di rigetto della domanda proposta da Elisabetta Accorsi + 11 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti in virtù dei quali aveva prestato servizio quale docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, con la conseguente conversione del primo dei reiterati rapporti a termine instaurati tra le parti in un rapporto a tempo indeterminato ovvero, in subordine, al solo risarcimento del danno nella misura di venti mensilità, in parziale riforma della predetta decisione condannava il Ministero al pagamento in favore delle istanti di un’indennità risarcitoria commisurata a 10, 8 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle stesse; - cha la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabili anche ai docenti di religione cattolica i principi giurisprudenziali circa l’eventuale abuso dei contratti a termine, sussistente tale abuso e, ferma restando l’esclusione del diritto alla conversione del rapporto in assenza di superamento del concorso pubblico in applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016 e così ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quantificato in 10, 8 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle istanti; - Per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti;
CONSIDERATO - che con l’unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n 3 c.p.c. il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003, nonché della clausola 5 dell’Accordo Quadro e ribadisce, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente; - che questa S.C., con plurime concordanti decisioni – rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 − da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; - che in tali decisioni, alle quali si fa riferimento − richiamandosi in particolare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 − sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (negli stessi termini delle due massime sopra citate, poi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); - che la pronuncia della Corte territoriale è coerente con tali principi e il presente ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate di questa S.C. e, pertanto, deve essere rigettato; - Che, in particolare, la Corte d’appello ha fondato l’accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l’abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto, perché il ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell’insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell’indizione dei concorsi previsti dalla legge; - che, invece, nulla di tutto quanto utile a comprovare profili di esenzione da responsabilità del Ministero emerge dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, fondato anzi sull’assunto della legittimità in sé dei contratti, seppure mantenuti nell’inosservanza del sistema nella sua interezza e senza la dovuta celebrazione dei concorsi triennali; - che il ricorso per cassazione va quindi disatteso; - che alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione a favore dei procuratori della controricorrente dichiaratosi antistatario; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.
S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di leg