Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7886/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal and admission to tax debt settlement plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7886/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the request after being admitted to a special tax debt settlement procedure. The appellant, Grande Meccanica Spa, had previously challenged an INPS decision regarding social security contributions related to a business lease, arguing that the new company created new jobs. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal moot, allowing costs to be offset between parties without further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: A cassation appeal becomes inadmissible due to a subsequent lack of interest to act when the appellant withdraws the request following admission to a debt settlement plan.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal lack of interest to act tax debt settlement plan inadmissibility due to withdrawal costs offset between parties mobilità dei lavoratori prestazioni d'invalidità professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 6 D.L. 193/2016
In via preliminare e dirimente, il ricorrente ha depositato con la memoria atto di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n.
Art. 1 D.L. 148/2018
193/16, norma, quest'ultima, espressamente richiamata dall'art. 1 del d.l.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 2112 c.c
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2112 c.c.
art. 306 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732
Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n.
Cass., ord. 7/06/2018, n. 14782
Cass., ord. 3/03/2017, n. 5497
Cass. n. 13636/2015
228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015 e molte altre conformi:
Cass. n. 20697/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28752/2018 R.G. proposto da : GRANDE MECCANICA SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato POLCHI RODOLFO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERSANI MASSIMO -ricorrente- contro INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO , MARITATO LELIO , DE ROSE EMANUELE , D'ALOISIO CARLA -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n. 190/2017depositata il 27/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI. R.G. 20752/18 Rilevato che: Con sentenza del 27.9.2017 n. 190, la Corte d’appello di Perugia accoglieva l’appello della società Grande Meccanica spa avverso la sentenza del tribunale di Terni che aveva respinto l’opposizione a cartella di quest’ultima società avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 594.055,98, dovuta a titolo di contributivi previdenziali ed oneri accessori per il periodo febbraio 2003 –marzo 2007, corrispondenti alle somme usufruite dalla Grande Meccanica spa per le agevolazioni contributive di cui all’art. 25 comma 9 e 8 commi 2 e 4 della legge n. 223/91, in relazione all’assunzione della totalità dei lavoratori collocati in mobilità dalla Somen Costruzioni srl e riassunti dalla Grande Meccanica spa entro sei mesi dalla stipula del contratto di affitto di azienda con la predetta Somen Costruzioni srl.

Il tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto integrante opposizione agli atti esecutivi e lo respingeva per il resto, in quanto riteneva che nonostante vi fosse il contratto di affitto, l’azienda in senso oggettivo era rimasta inalterata nel passaggio negoziale con il transito di tutti i lavoratori messi in mobilità dalla cedente e riassunti dalla cessionaria e quindi titolari del diritto di precedenza all’assunzione ai sensi della norma di cui in rubrica, senza nessuna creazione di nuovi posti di lavoro. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società Grande Meccanica spa ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 8 comma 4 della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto gli sgravi, in quanto non vi è alcuna disposizione che impedisce a un nuovo imprenditore di fruire degli sgravi in caso di riattivazione di un’azienda dismessa con l’assunzione dei relativi lavoratori, in quanto in tal caso egli è comunque produttore di nuova occupazione, mentre il beneficio non spetta solo se l’operazione si riveli puramente fittizia.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che il tribunale fallimentare di Terni che aveva autorizzato la transazione tra l’odierna società ricorrente e la curatela del fallimento Somen Costruzioni srl, aveva, altresì, accertato che il fallimento aveva determinato un effetto disgregativo dei beni aziendali che erano sostanzialmente usciti dalla disponibilità del soggetto affittante e la successiva attività di Grande Meccanica spa andava considerata una nuova attivazione di azienda che oramai non era più esistente.

In via preliminare e dirimente, il ricorrente ha depositato con la memoria atto di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n. 193/16, ed avendo prodotto documentazione attestante il regolare pagamento dei ratei. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza del deposito dell’atto di rinuncia. Ritenuta la rinuncia produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.), non è richiesta l’accettazione delle altre parti, le spese del presente procedimento si possono compensare, tra le parti, co me richiesto nell’atto di rinuncia, trattandosi di “rinuncia” determinata dalla ammissione alla definizione agevolata del debito contributivo controverso ex art. 6 del DL n. 193/16, con produzione della documentazione attestante il regolare pagamento dei ratei dovuti (vedi, sul punto:

Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782; Cass., ord., 3/03/2017, n. 5497, con specifico riferimento alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 193/16, norma, quest'ultima, espressamente richiamata dall'art. 1 del d.l. 148 del 16 ottobre 2018). Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015 e molte altre conformi:

Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; Cass.nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara