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Ordinanza — n. 7881/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late notification request exceeding half the statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7881/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to extend notification deadlines was filed too late. The appellant's lawyers sought a remission of terms after a failed service attempt, but the application arrived over a month after the deadline. The court ruled that such requests must be made with immediate and timely diligence, specifically within half the time limit set by Article 325 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 153, co. 2 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: A party requesting a remission of terms for notification must act with immediate and timely diligence, and the request is inadmissible if filed after the expiration of half the statutory time limit unless exceptional circumstances are rigorously proven.

Parole chiave

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remission of terms notification failure immediate diligence Code of Civil Procedure inadmissible appeal time limit service of process notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 153, co. 2 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova" ( Cass SU n.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell

Giurisprudenza citata

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Cass SU n. 14594/2016
325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova" ( Cass SU n. 14594/2016;
Cass.n. 17577/2020
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31427/2018 R.G. proposto da : BRILLA CIRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO DE STEFANO, ORESTE ROCCO ; -ricorrente- contro FALLIMENTO LA VIGILANTE S . R . L .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 2386 /201 8 , depositata il19/09/2018, R.G.N. 11350/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con istanza 13 marzo 2019, nell’interesse di Brilla Ciro, i difensori Emilio De Stefano e Oreste Rocco, chiedevano la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, co.2, c.p.c., per procedere alla notifica del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Fallimento “La vigilante” srl.

Esponevano che la notifica effettuata in data 23.10.2018 non era andata a buon fine in quanto l’ufficiale Giudiziario aveva attestato che presso il domicilio eletto dell’Avvocato Luigi Puzone ( difensore del Fallimento), in via Girolamo Santacroce 79 , l’Avvocato risultava sconosciuto. In questa sede i difensori di Brilla Ciro allegavano certificazione dell’Ordine degli Avvocati relativa all’indirizzo dello studio legale del predetto difensore ed invocavano la rimessione in termini per l’errore non imputabile alla parte ricorrente. L’istanza deve dichiararsi inammissibile.

Questa Corte ha infatti chiarito che “la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova" ( Cass SU n. 14594/2016;

Cass.n. 17577/2020) Nel caso in esame caso in esame, i requisiti indicati nel principio richiamato sono del tutto carenti perchè la notifica fu effettuata il 22.10.2018 e la richiesta di rinnovo della notifica è avvenuta in data 13 marzo 2019, ben oltre i termini individuati per garantire immediatezza e tempestività. Il ricorso di conseguenza è inammissibile per la mancata notificazione (Cass.n. 17577/2020). Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell