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Ordinanza — n. 7821/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling tax breaks apply to contract transformation dates, not start dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7821/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against a lower court ruling in favor of Reconta Cube SRL regarding social security contributions. The INPS argued the company incorrectly claimed tax incentives because its indefinite-term contracts technically started on January 1, 2013, rather than December 27, 2012. The court held that the law's purpose was to encourage the signing of new contracts before the deadline, meaning the act of signing on December 27, 2012, qualified for the tax break regardless of the subsequent start date. Consequently, the company was entitled to the contribution reductions, and the INPS lost the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 114 della legge n. 190 del 2014; The tax incentive for hiring workers from mobility lists applies to the date of contract signing, not the effective start date, provided the signing occurred before the statutory deadline.

Parole chiave

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social security contributions tax incentives for hiring contract transformation dates mobility lists workers cassation appeal dismissal teleological interpretation contribution reductions assegno per il periodo d'introduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 114 della legge n. 190 del 2014
Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 114 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
190 del 2014, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 12 disp. prel. cod. civ.
Questa è l’unicainterpretazione che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla suindicata intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, come prescrive l'art. 12 disp. prel. cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricors
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19514/2017 R.G. proposto da : INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA , MATANO GIUSEPPE , DE ROSE EMANUELE , MARITATO LELIO , D'ALOISIO CARLA -ricorrente- contro RECONTA CUBE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA VINCENZO ARANGIO RUIZ, 23, presso lo studio dell’avvocato MACONE PIERFRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VENTURI PAOLO -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI GENOVA n. 507/2016depositata il 24/01/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI. R.G. 19514/17 Rilevato che: Con sentenza del 24.1.2017 n. 507, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva accolto l’opposizione della società Reconta Cube srl avverso l’avviso di addebito oggetto di controversia, con cui l’Inps aveva intimato il pagamento di € 11.582,88, per erronea quantificazione delle contribuzioni dovute in relazione ai propri dipendenti per i quali la società opponente riteneva di aver correttamente quantificato gli importi della contribuzione a proprio carico, essendosi avvalsa degli incentivi della piccola mobilità, previsti dalla legge n. 223/91 per i datori di lavoro che avessero assunto, sino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Il tribunale accoglieva l’opposizione, in quanto, la trasformazione del precedente contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato era avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 2012, alla luce delle comunicazioni obbligatorie all’Inps avvenute entro il 31 dicembre 2012, mentre solo la decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato era dal primo gennaio 2013. La Corte d’appello da parte sua confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la società Reconta Cube srl resiste con controricorso.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 114 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il datore di lavoro che aveva comunicato la trasformazione dei tre contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato il 27.12.2012, ancorché la trasformazione non potesse decorrere che dal 2.1.13, poteva, comunque, beneficiare degli sgravi contributivi di cui alla norma in rubrica.

Il motivo è infondato. In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla società controricorrente secondo cui l’Inps avrebbe sollevato una questione nuova, relativamente all’interpretazione data all’art. 1 comma 114 della legge n. 190/14, che si riferirebbe alla instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro prima inesistente e non prefigurando l’ipotesi della trasformazione di un rapporto di lavoro già esistente, e ciò perché l’eventuale diversa prospettazione giuridica dei fatti accertati in giudizio che non postula l’esistenza di fatti nuovi non introdotti prima né accertati nel dibattitoprocessuale, è invece ammissibile.

Nel merito, la norma dell’art. 1 comma 114 , della legge n. 190/14 sancisce: “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”. Tale norma non ha di mira espressamente l’incremento occupazionale ma ha sicuramente la finalità di togliere quanto più forza lavoro dalle liste di mobilità –attraverso l’incentivo degli sgravi contributivi - cui è funzionale, come nella specie, anche la trasformazione del preesistente rapporto di lavoro(presumibilmente con un diverso datore di lavoro, come si evince dagli atti) , che sarebbe andato a scadere il 31.12.2012.

Immediatamente p rima di taledata, risulta essere stato stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato come emerge dalle comunicazioni di rito inoltrate dalla società datrice all’Inps, in quanto come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la finalità della norma è la stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato (per l’eliminazione del precariato) e questa è l’unica condizione per la fruizione degli sgravi, mentre non sono ostativ e alla fruizione degli sgravi la sussistenza di un precedente rapporto a tempo determinato così come l’operatività del contratto stipulato a partire dall’1 gennaio 2013 (giorno immediatamente successivo alla suddetta scadenza).

Ciò in quanto dell’art. 1 comma 114, sopra riportato fa riferimento alla “assunzione” fino al 31 dicembre 2012 e, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l’assunzione avviene al momento della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (nella specie effettuata entro la data stabilita) e non al momento della concreta attivazione del contratto stesso (peraltro, nell’attuale vicenda,di poco successiva alla data scadenza). Questa è l’unicainterpretazione che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla suindicata intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, come prescrive l'art. 12 disp. prel. cod. civ.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Inps dell’ulteriore importo già versato dall’Istituto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare a Reconta Cube srl le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricors