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Ordinanza — n. 7817/2023 — snciv Generato dall'IA

Catholic religion teacher's repeated fixed-term contracts deemed abusive, allowing damages but rejecting indefinite conversion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7817/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Ministry's appeal against a lower court ruling that found the repeated fixed-term contracts of a Catholic religion teacher abusive. The court upheld the teacher's right to damages for the resulting job insecurity but rejected her request to convert her employment into an indefinite-term position. Consequently, the lower court's decision awarding monetary compensation was confirmed, while the claim for indefinite tenure was denied.

Regesto Legislator

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Art. 1 e 3 L. 186/2003; clausola 5 Accordo Quadro: The repeated use of fixed-term contracts for non-role Catholic religion teachers constitutes an abuse when public competitions are omitted, entitling the teacher to damages but not to the automatic conversion of the employment relationship into an indefinite-term contract.

Parole chiave

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Catholic religion teachers fixed-term contract abuse public school employment indefinite term conversion damages for job insecurity public competition omission L. 186/2003 indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 1 e 3 L. 186/2003
clausola 5 dell'Accordo Quadro
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
5072/2016 e così ai sensi dell’art. 32, comma 5, l.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
CONSIDERATO che con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 5072/2016
Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2023
CGUE 13 gennaio 2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7500-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro LEONARDI MARIA CATERINA; -intimata - avverso la sentenza n. 47/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2021 R.G.N. 181/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. Oggetto DOCENTI DI RELIGIONE R.G.N.7500/2021 Cron.

Rep. Ud.14/02/2023 CC RILEVATO - che con sentenza del 24 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Perugia, confermava, con eccezione della pronunzia sulle spese di lite, la decisione resa dal Tribunale di Terni sulla domanda proposta da Maria Caterina Leonardi nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti in virtù dei quali aveva prestato servizio quale docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, con la conseguente conversione del primo dei reiterati rapporti a termine instaurati tra le parti in un rapporto a tempo indeterminato ovvero, in via gradata, al risarcimento del danno, condannando il Ministero al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a n. 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla stessa; - cha la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabili anche ai docenti di religione cattolica i principi giurisprudenziali circa l’eventuale abuso dei contratti a termine, sussistente tale abuso e, ferma restando l’esclusione del diritto alla conversione del rapporto in assenza di superamento del concorso pubblico in applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016 e così ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quantificato in 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalle istanti; - Per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Leonardi, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO che con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003, nonché della clausola 5 dell’Accordo Quadro e ribadisce, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente; - che questa S.C., con plurime concordanti decisioni – rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 − da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; - che in tali decisioni, alle quali si fa riferimento − richiamandosi in particolare ex art. 118disp. att. cod. proc. civ.

Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 − sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito aprocedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (negli stessi termini delle due massime sopra citate, poi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); - che la pronuncia della Corte territoriale è coerente con tali principi e il presente ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate di questa S.C. e, pertanto, deve essere rigettato; - Che , in particolare, la Corte d’appello ha fondato l’accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l’abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto, perché il ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell’insegnamento della religione cattolica,non ha potuto fruire dell’indizione dei concorsi previsti dalla legge; - che, invece, nulla di tutto quanto utile a comprovare profili di esenzione da responsabilità del Ministero emerge dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, fondato anzi sull’assunto della legittimità in sé dei contratti, seppure mantenuti nell’inosservanza del sistema nella sua interezza e senza la dovuta celebrazione dei concorsi triennali; - che il ricorso per cassazione va quindi disatteso senza attribuzione delle spesseper non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/20