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Ordinanza — n. 7715/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows foreign ministry staff to claim administration allowance cumulating with overseas post allowance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7715/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the Ministry of Foreign Affairs' appeal against a lower court ruling that rejected employees' claims for an unclaimed administration allowance. The court held that the allowance is a fixed, continuous component of the total remuneration package for overseas staff and must be cumulable with the overseas post allowance. Consequently, the decision was reversed to allow the employees to receive both benefits, as the previous exclusion violated constitutional principles regarding equal pay.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. n. 18/1967; Art. 1 bis d.l. n. 138/2011: The administration allowance constitutes a fixed and continuous element of the total remuneration for personnel stationed abroad and is therefore cumulable with the overseas post allowance, rendering the legislative provision excluding such cumulo unconstitutional for pre-existing cases.

Parole chiave

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cumulative remuneration overseas post allowance administration allowance constitutional illegality civil service pay foreign ministry staff fixed continuous element indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 170 d.P.R. n. 18/1967
148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R.
Art. 1 bis d.l. n. 138/2011
la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 170 d.P.R. n. 18/1967
148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 145 del 2022 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 6912/2014 della Corte d'Appello di Roma
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13654/2015proposto da: AMENDOLAGINE ANNA, BARONE EVA, CAZZATO LUIGI, CESAREO LUIGI ANTONIO, COCCONI ROBERTA, DE MAURO CYNTHIA, DEMICHELI ANGELA PATRICIA, DI VIRGILIO CLAUDIO, IACOBIS ROSSELLA, LAI ALBERTA, LENZI ANNUNZIATA ILVA, LONGO VITO ANTONIO, LUCARELLI LUCA, MAFFETTONE REDENTA, MAGNI ALESSANDRA, MASELLA ROSELLA, NUCCETELLI CLAUDIO, PECONE MARCELLA, PIZZONIA MARIA CRISTINA, RIZZO RENATA, ROMITI GIUSEPPE, SANETTI MAURA, ULIANA STEFANO, ZANELLA PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO N. 1/B , rappresentatie difesi d all ’ avvocato DOMENICO NASO -ricorrenti- contro MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso Oggetto Dipendenti Mae assegnati all’estero Indennità di amministrazione R.G.N.13654/2015 Cron.

Rep. Ud.02/02/2023 - CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 6912/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, pubblicata il 26/11/2014R.G. n. 7430/2012; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 02/02/2023 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Anna Amendolagine e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso sedi estere, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, con il quale era stata domandata la condanna del resistente al pagamento, a far tempo dal 1° gennaio 2004, dell’indennità di amministrazione, non corrisposta dal datore perché ritenuta non cumulabile con l’indennità di servizio all’estero;

2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed ha escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale, aggiungendo che, anche a prescindere dal successivo intervento legislativo, la pretesa sarebbe stata infondata in quanto nessun’altra indennità, ordinaria o straordinaria, può essere concessa al personale che, assegnato a sedi estere, percepisce già l’indennità di sede;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di sette motivi ai quali non ha opposto difese il Ministero degli Affari Esteri, rimasto intimato;

4. la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 12 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con altri procedimenti aventi il medesimo oggetto;

5. con sentenza n. 145 del 2020 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, sollevata nel procedimento n. 27755/2014 R.G. con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020 e, quindi, il ricorso è stato nuovamente avviato alla definizione camerale per l’adunanza del 19 ottobre 2022, all’esito della quale il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso;

6. la rinnovazione è stata effettuata in data 31 ottobre/2 novembre 2022 ed il Ministero ha notificato controricorso ed ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere;

7. i ricorrenti hanno depositato memorie in date 30 ottobre 2020 e 3 ottobre 2022. CONSIDERATO CHE 1. non può essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere,perché la stessa si determina solo qualora «le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione conun accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo» (Cass. S.U. n. 8980/2018); 1.1. nella specie è mancata la dichiarazione congiunta, ed inoltre dalla documentazione prodotta dal Ministero non si evince che le somme per le quali sarebbe già stato disposto il mandato di pagamento siano state liquidate e ritenute dai ricorrenti interamente satisfattive della pretesa azionata;

2. con il primo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed i ricorrenti sostengono, in sintesi, che, in ragione della natura innovativa della disposizione sopravvenuta, quest’ultima non poteva essere applicata alla fattispecie, nella quale vengono in rilievo pretese retributive fatte valere per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l.;

3. i motivi dal secondo al quinto sono tutti volti ad evidenziare profili di illegittimità costituzionale della norma, se ritenuta di interpretazione autentica, per contrasto: con l’art. 6 della CEDU in relazione agli artt. 10, primo comma e 117, primo comma, Cost. (2º e 3º motivo); con l’art. 1 del protocollo I addizionale alla CEDU, sempre in relazione agli artt. 10 e 117 Cost. (4º motivo); con gli artt. 101,102, 104, 3 e 36 Cost. (5º motivo);

4. infine con il sesto ed il settimo motivo è denunciata la violazione della contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ( artt. 29 e 34 C.C.N.L. 1994/1997; artt. 28 e 33 C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. integrativo 1998/2001 biennio economico 2000/2001) ed i ricorrenti fanno leva sulla natura retributiva dell’indennità di amministrazione, desumibile dalle disposizioni contrattuali richiamate, per sostenere la sua cumulabilità con l’indennità prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, che ha funzione compensativa degli oneri economici sostenuti per il servizio all’estero;

5. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; 5.1. il quadro normativo e contrattuale che viene in rilievo è stato ricostruito nella motivazione dell’ordinanza interlocutoria n. 27174/2020, alla quale si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.,secondo cui:

a) l’indennità di servizio all’estero, disciplinata dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, non ha natura retributiva,in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendente in conseguenza della permanenza all’estero, e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza, alle particolari condizioni locali, al costo della vita ed alle sue variazioni;

b) l’indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili»,sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l’inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale;

c) l’indennità di amministrazione è una voce della retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri, è fissa nell’ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento, ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale, in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi;

d) in ragione della natura e delle finalità che l’indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 prevede il cumulo con l’assegno di sede, con la conseguenza che all’accoglimento della domanda proposta dai dipendenti del Ministero assegnati all’estero si oppone solo la norma, innovativa ma chiaramente connotata da efficacia retroattiva, adottata con l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011; 5.2. negli stessi termini il quadro normativo e contrattuale è stato ricostruito ed interpretato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 145 del 13 giugno 2022, ha ritenuto integrata la denunciata violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148 «nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione affari esteri, del periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione»; 5.3. alla luce della pronuncia di incostituzionalità, si impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, procederà ad un nuovo esame attenendosi, quanto all’interpretazione dell’art. 170 d.P.R. n. 18/1967 ed alla natura dell’indennità di amministrazione, ai principi riassunti al punto 5.1.; 5.4. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 5.5. non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata limitatamente alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe. Rinvia per u