Ordinanza — n. 7708/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2017R.G. proposto da: ELSA MARIA RIZZUTI, CINZIA PRASCIOLU, TANIA PISCIUNERI, MICHELE ANTONINO DI MARTINO, RAFFAELLA CILIBERTI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo studio dell'avvocato DORANGELA DI STEFANO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatae difesa Oggetto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p, art. 306 c.p, art. 391 c.p, art. 391, comma 4 c.p; Ordinanza — n. 7708/2023 — snciv · Corte di Cassazione: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente R.G. 941/2017 - Pagina nr. 3 di 3 venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2017R.G. proposto da: ELSA MARIA RIZZUTI, CINZIA PRASCIOLU, TANIA PISCIUNERI, MICHELE ANTONINO DI MARTINO, RAFFAELLA CILIBERTI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo studio dell'avvocato DORANGELA DI STEFANO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatae difesa Oggetto:
Pubblico impiego R.G.N. 941/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 941/2017 - Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – avverso la sentenza della C orte d'appello di T orino n. 268/2016 depositata il 29/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − ELSA MARIA RIZZUTI, CINZIA PRASCIOLU, TANIA PISCIUNERI, MICHELE ANTONINO DI MARTINO, RAFFAELLA CILIBERTIhanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 268/2016 depositata il 29/06/2016;
− AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 27 gennaio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrentihanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia ha apposto visto l’Avvocatura generale dello Statoper la controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente R.G. 941/2017 - Pagina nr. 3 di 3 venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.
Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai se nsi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dellacontroricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P. Q. M. Dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Co