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Ordinanza — n. 7705/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7705/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10727/2019 proposto da: BRUNO Rosa Maria Rita, CAPORALE Elena, STRANO Giuseppina Carla, COLOMBO Arianna, BELOTTI Alessandra e DI BIASO Iolanda, domiciliate presso l’indirizzo PEC angelomarco.latino@monzapecavvocati.it, dell'avv. Angelo Marco Latino, che le rappresenta e difende per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA,in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1307/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 4/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott.

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Ordinanza — n. 7705/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Angelo Marco Latino, che le rappresenta e difende per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA,in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1307/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 4/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali desistenza dall'azione indennità di patrocinio spese di difesa revoca del gratuito patrocinio recupero delle spese esecutive
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10727/2019 proposto da: BRUNO Rosa Maria Rita, CAPORALE Elena, STRANO Giuseppina Carla, COLOMBO Arianna, BELOTTI Alessandra e DI BIASO Iolanda, domiciliate presso l’indirizzo PEC angelomarco.latino@monzapecavvocati.it, dell'avv. Angelo Marco Latino, che le rappresenta e difende per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA,in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1307/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 4/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott.

ANDREA ZULIANI; rilevato il difensore delle ricorrenti ha depositato breve memoria per dichiarare che «non si insiste per l’accoglimento della Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10727/2019 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B domanda», data la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dagli interventi normativi successivi al deposito del ricorso che hanno previsto concorsi anche straordinari per l’ingresso in ruolo; rilevato che il difensore ha altresì prodotto dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da tutte le ricorrenti e notificate al controricorrente, dichiarando a sua volta di rinunciare al ricorso; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

– l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, anche in mancanza di diversa istanza da parte del Ministero controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente gi