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Ordinanza — n. 7703/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7703/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7703/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10527/2018 proposto da: BASILE Lorena, SCARPINO Antonietta, FINIZIO Giulia, TUFO Giovanna, BRAVETTI Sonia, COVIELLO Sonia, DANIELE Maria Antonietta, PERRONE Valeria, CRUPI Eliana, BAINI Barbara, BORDONARO Luisa Maria, TESORO Angela, CARTA Barbara, ZITO Mariangela, MORANO Vincenza, CITRARO Tiziana, elettivamente domiciliate in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. Francesco Americo, che le rappresenta e difende per procure speciali in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - nonché contro Oggetto LAVORO PRECARIO SCUOLA R.G.N.10527/2019 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7703/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ed AMBITO TERRITORIALE DI MILANO,in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; -intimati- avverso la sentenza n. 1418/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l’8/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato il difensore di tutte le ricorrenti ha depositato altrettante dichiarazioni, da loro sottoscritte, di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse, notificate al MIUR; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

Parole chiave

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spese di difesa diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese condono delle spese procedurali patrocinatore di controparte
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10527/2018 proposto da: BASILE Lorena, SCARPINO Antonietta, FINIZIO Giulia, TUFO Giovanna, BRAVETTI Sonia, COVIELLO Sonia, DANIELE Maria Antonietta, PERRONE Valeria, CRUPI Eliana, BAINI Barbara, BORDONARO Luisa Maria, TESORO Angela, CARTA Barbara, ZITO Mariangela, MORANO Vincenza, CITRARO Tiziana, elettivamente domiciliate in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. Francesco Americo, che le rappresenta e difende per procure speciali in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - nonché contro Oggetto LAVORO PRECARIO SCUOLA R.G.N.10527/2019 Cron.

Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ed AMBITO TERRITORIALE DI MILANO,in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; -intimati- avverso la sentenza n. 1418/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l’8/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato il difensore di tutte le ricorrenti ha depositato altrettante dichiarazioni, da loro sottoscritte, di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse, notificate al MIUR; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

–, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto parte resistente non ha svolto difese, essendosi limitata al mero deposito di un «atto di costituzione» con riserva di partecipare all’eventuale pubblica udienza; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

P.Q.M.

la Corte dichiara