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Ordinanza — n. 7702/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7702/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7702/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8955/2019 proposto da: ARICÒ Maria Teresa e MARIONCINI Eleonora, elettivamente domiciliate in Roma, via S. Tommaso D’Aquino n. 47, presso lo studio degli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA ed UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA –AMBITO TERRITORIALE DI LODI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex legein Roma, via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 3/2/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7702/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Tommaso D’Aquino n. 47, presso lo studio degli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA ed UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA –AMBITO TERRITORIALE DI LODI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex legein Roma, via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 3/2/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento rinuncia a pretese di salario ricusazione di pubblici ministeri ritiro della domanda procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8955/2019 proposto da: ARICÒ Maria Teresa e MARIONCINI Eleonora, elettivamente domiciliate in Roma, via S. Tommaso D’Aquino n. 47, presso lo studio degli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA ed UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA –AMBITO TERRITORIALE DI LODI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex legein Roma, via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 3/2/2023 dal Consigliere Dott.

ANDREA ZULIANI; Oggetto LAVORO PRECARIO SCUOLA R.G.N.8955/2019 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B rilevato i difensori delle ricorrenti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da tutte le clienti e notificate al controricorrente, dichiarando di non avere più interesse alla domanda; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, anche in mancanza di diversa istanza da parte del Ministero controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giudi