Ordinanza — n. 7701/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 31058/2018 proposto da: PICCOLINI Daniela, DE SANTIS Giuseppina, LOMONACO Marianna, LANDRISCINA Federica, RENZI Maria Grazia, DRAGONE Clara, BRUNO Teresa, NATRELLA Annunziata, SABELLA Vanessa Maria Lucrezia, GUARINO Giuseppina, GRIGNANI Marta, MANGANO Giuseppa, CARICCHIA Maria Rosaria, BONAVENTURA Francesca, ASPANÒ Maria, LEO Carmelo Danilo, FRACASSO Serena, CHIRULLI Anna Chiara, BUCCHERI Silvana, ARCARO Alessandro, SANTORO Valeria, CORNETTI Luciana e ZOGNA Cristina, domiciliati presso l’indirizzo PEC angelomarco.latino@monzapecavvocati.it, dell’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7701/2023 — snciv · Corte di Cassazione: o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31058/2018 proposto da: PICCOLINI Daniela, DE SANTIS Giuseppina, LOMONACO Marianna, LANDRISCINA Federica, RENZI Maria Grazia, DRAGONE Clara, BRUNO Teresa, NATRELLA Annunziata, SABELLA Vanessa Maria Lucrezia, GUARINO Giuseppina, GRIGNANI Marta, MANGANO Giuseppa, CARICCHIA Maria Rosaria, BONAVENTURA Francesca, ASPANÒ Maria, LEO Carmelo Danilo, FRACASSO Serena, CHIRULLI Anna Chiara, BUCCHERI Silvana, ARCARO Alessandro, SANTORO Valeria, CORNETTI Luciana e ZOGNA Cristina, domiciliati presso l’indirizzo PEC angelomarco.latino@monzapecavvocati.it, dell’avv.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31058/2018 proposto da: PICCOLINI Daniela, DE SANTIS Giuseppina, LOMONACO Marianna, LANDRISCINA Federica, RENZI Maria Grazia, DRAGONE Clara, BRUNO Teresa, NATRELLA Annunziata, SABELLA Vanessa Maria Lucrezia, GUARINO Giuseppina, GRIGNANI Marta, MANGANO Giuseppa, CARICCHIA Maria Rosaria, BONAVENTURA Francesca, ASPANÒ Maria, LEO Carmelo Danilo, FRACASSO Serena, CHIRULLI Anna Chiara, BUCCHERI Silvana, ARCARO Alessandro, SANTORO Valeria, CORNETTI Luciana e ZOGNA Cristina, domiciliati presso l’indirizzo PEC angelomarco.latino@monzapecavvocati.it, dell’avv.
Angelo Marco Latino, che li rappresenta e difende per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.31058/2018 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B avverso la sentenza n. 452/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott.
ANDREA ZULIANI; rilevato il difensore dei ricorrenti ha depositato breve memoria per dichiarare che «non si insiste per l’accoglimento della domanda», data la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dagli interventi normativi successivi al deposito del ricorso, che hanno previsto concorsi anche straordinari per l’ingresso in ruolo; rilevato che il difensore ha altresì prodotto dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da diciassette ricorrenti e notificate al controricorrente, chiedendo, «ove occorra», di «fissarsi ulteriore udienza per l’acquisizione delle altre rinunce»; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto, con riferimento alle ricorrenti di cui è stata notificata e prodotta la dichiarazione di rinuncia, mentre, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso; tuttavia la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass. n. 25625/2020); ritenuto che non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi difeso attivamente il Ministero resistente, che si è limitato a depositare «atto di costituzione» ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono, con riguardo a tutti i ricorrenti, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione, mentre l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire –a differenza di quella per carenza originaria – esula dalla ratio latamente sanzionatoria che èall’origine dell’obbligo di legge;
P.Q.M.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, limitatamente ai ricorsi presentati da Mangano Giuseppa, Caricchia Maria Rosaria, Aspanò Maria, Leo Carmelo Danilo, Fracasso Serena e Arcaro Alessandro; dichiara l’estinzione del pro