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Ordinanza — n. 7517/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7517/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7517/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10739/2019R.G. proposto da: FRANCESCA BARBALACE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO N 21, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA PIRAINO rappresentatae difesa dall'avvocato MARIKA DOTTO –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO SCOLSTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto:

Regesto Legislator

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art. 370 c.p, art. 390 c.p, art. 306 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 7517/2023 — snciv · Corte di Cassazione: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a R.G. 10739/2019 - Pagina nr. 3 di 3 prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorral'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione procedure di ricorso opposizione legittimazione a ricorrere diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 370 c.p
art. 390 c.p
− in data 20 febbraio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, FRANCESCA BARBALACEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
art. 306 c.p
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a R.G.
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10739/2019R.G. proposto da: FRANCESCA BARBALACE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO N 21, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA PIRAINO rappresentatae difesa dall'avvocato MARIKA DOTTO –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO SCOLSTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto:

Personale scolastico -Diplomati Magistrali -Inserimento GAE R.G.N. 10739/2019 Ud. 02/03/2023CC R.G. 10739/2019 - Pagina nr. 2 di 3 tutti domiciliati ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sonorappresentati e difes i –resistenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3508/2018 depositata il 27/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − FRANCESCA BARBALACE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA n. 3508/2018 depositata il 27/09/2018;

− MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO , UFFICIO SCOLSTICO REGIONALE PER IL LAZIO non hanno proposto controricorso, avendo unicamente formulato istanza di partecipazioneall’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c.; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 20 febbraio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, FRANCESCA BARBALACEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;

− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a R.G. 10739/2019 - Pagina nr. 3 di 3 prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorral'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previ sti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese non avendo i resistenti proposto controricorso; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittim