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Ordinanza — n. 7512/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7512/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7512/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6088/2019R.G. proposto da: DANIELA IACOBUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTI DELIA –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Oggetto:

Regesto Legislator

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art. 390 c.p, art. 306 c.p, art. 391 c.p, art. 391, comma 4 c.p; Ordinanza — n. 7512/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che: R.G. 6088/2019- Pagina nr. 3 di 4 − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giud izio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Parole chiave

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desistenza dall'azione rinuncia a pretese di salario disdetta per rappresaglia revoca dell'opposizione contratto d'insegnamento azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
3 di 4 − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giud izio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
− ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condann a alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie la rinuncia non è stata accettata ;

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6088/2019R.G. proposto da: DANIELA IACOBUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTI DELIA –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Oggetto:

Personale scolastico -Diplomati Magistrali -Inserimento GAE R.G.N. 6088/2019 Ud. 02/03/2023CC R.G. 6088/2019- Pagina nr. 2 di 4 nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatiope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 148/2018 depositata il 07/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi; Rilevato che: − DANIELA IACOBUCCI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 148/2018 depositata il 07/08/2018; − il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAha resistito con controricorso; − UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA e AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSAsono rimast i intimat i ; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − DANIELA IACOBUCCI in data 17 febbraio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, harinunciato al ricorso;

Ritenuto che: R.G. 6088/2019- Pagina nr. 3 di 4 − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giud izio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condann a alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie la rinuncia non è stata accettata ;

− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto ; − quanto al regime delle spese l a novità - al momento della presentazione del ricorso - della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M. R.G. 6088/2019- Pagina nr. 4 di 4 Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittimità. Compensa tra le parti le spese d