Ordinanza — n. 7500/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19828/2018R.G. proposto da: ANTONIETTA RIMPATRIATO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BONETTI, che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTI DELIA –ricorrente – contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p, art. 306 c.p, art. 391 c.p, art. 391, comma 4 c.p; Ordinanza — n. 7500/2023 — snciv · Corte di Cassazione: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 19828/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19828/2018R.G. proposto da: ANTONIETTA RIMPATRIATO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BONETTI, che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTI DELIA –ricorrente – contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto:
Personale scolastico -Diplomati Magistrali -Inserimento GAE R.G.N. 19828/2018 Ud. 02/03/2023CC R.G. 19828/2018 - Pagina nr. 2 di 3 tutti domiciliati ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono rappresentatie difesi –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 39/2018 depositata il 21/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − ANTONIETTA RIMPATRIATO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 39/2018 depositata il 21/05/2018;
− MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONEhanno congiuntamente resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 29 dicembre 2022 con atto ritualmente sottoscritto, ANTONIETTA RIMPATRIATOha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 19828/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.
Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- servono soltanto ad ottenerne l'adesione, per evitar e la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, la rinuncia non è stata accettata dai controricorrenti;
− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto ; − quanto al regime delle spese l a novità - al momento della presentazione del ricorso - della questione giuridica e la sua complessità consigliano la compensazione delle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittimità. Compensa, tra le parti, le spese del giudi