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Sentenza — n. 7347/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 7347/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7347/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso 27366-2018 proposto da: PLANTAMURA MARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DOSSI n. 45, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELISABETTA TABOSSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2023 contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, articolo 617 c.p, articolo 615 c.p, art. 615 cod. proc. civ; Sentenza — n. 7347/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il contribuente ricorre avverso tale sentenza con un unico motivo ex art. 111 Cost.; ADER resiste con controricorso. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarsi lo stesso. Con l'unico motivo, illustrato da memoria, si deduce violazione dell'articolo 617 c.p.c., per erronea sussunzione dell'opposizione in quella norma, trattandosi invece di opposizione ex articolo 615 c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che la sentenza impugnata, pur senza qualificare espressamente l'azione esercitata, ha escluso da un lato i vizi del procedimento esecutivo e dall'altro il decorso della prescrizione.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo opposizione eccezioni processuali tardive tardivo pagamento delle spese tempestività tributaria dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
Il contribuente ricorre avverso tale sentenza con un unico motivo ex art. 111 Cost.; ADER resiste con controricorso.
articolo 617 c.p
Con l'unico motivo, illustrato da memoria, si deduce violazione dell'articolo 617 c.p.c., per erronea sussunzione dell'opposizione in quella norma, trattandosi invece di opposizione ex articolo 615 c.p.c.
articolo 615 c.p
Con l'unico motivo, illustrato da memoria, si deduce violazione dell'articolo 617 c.p.c., per erronea sussunzione dell'opposizione in quella norma, trattandosi invece di opposizione ex articolo 615 c.p.c.
art. 615 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 27366-2018 proposto da: PLANTAMURA MARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DOSSI n. 45, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELISABETTA TABOSSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2023 contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 4259/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/05/2018 R.G.N. 37305/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott.

ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rei. Buffa - Rg. 27366/18 - Causa numero 15 Con sentenza del 23 maggio 2018 il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione a intimazione di pagamento ed a cartella con riferimento ai vizi della procedura esecutiva per decorso del termine di venti giorni dalla notifica del primo atto (con riferimento alle questioni dell'identità del concessionario, della competenza territoriale dello stesso e della ritualità della notifica della cartella) ed ha rigettato invece nel resto l'opposizione (con particolare riferimento alle questioni di prescrizione per non essere decorso il relativo termine, dalla data di notifica delle cartelle -avvenuta tra il 5 ed il 22/12/12- e quella di notifica dell'intimazione -avvenuta il 21/10/17).

Il contribuente ricorre avverso tale sentenza con un unico motivo ex art. 111 Cost.; ADER resiste con controricorso. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarsi lo stesso. Con l'unico motivo, illustrato da memoria, si deduce violazione dell'articolo 617 c.p.c., per erronea sussunzione dell'opposizione in quella norma, trattandosi invece di opposizione ex articolo 615 c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che la sentenza impugnata, pur senza qualificare espressamente l'azione esercitata, ha escluso da un lato i vizi del procedimento esecutivo e dall'altro il decorso della prescrizione.

In tale contesto, questa Corte ha da tempo affermato (Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010, Rv. 613198 - 01) che, qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi.

Con riferimento al caso di specie, da un lato, la ricorrente qualifica il mezzo come opposizione all'esecuzione, la quale è appellabile e non ricorribile (Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010, Rv. 613198 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 - 01), tanto che la parte stessa ha proposto anche appello avverso la medesima sentenza qui impugnata, in giudizio che allo stato risulta pendente. z Dall'altro lato, nessun motivo adduce la parte avverso la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, pur dichiarata dal giudice di primo grado.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. iliggttg il ricorso.,",..-41.,,,,,<-,-.j,c Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s