Ordinanza — n. 7236/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36558/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE ESPOSITO; -controricorrente- nonchécontro CONSORZIO STABILE THESIS AR.L.; -intimato- avverso la SENTENZA n. 514/2018 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 11/06/2018 R.G.N.391/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere LUIGI CAVALLARO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7236/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 36558/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE ESPOSITO; -controricorrente- nonchécontro CONSORZIO STABILE THESIS AR.L.; -intimato- avverso la SENTENZA n. 514/2018 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 11/06/2018 R.G.N.391/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere LUIGI CAVALLARO.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36558/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE ESPOSITO; -controricorrente- nonchécontro CONSORZIO STABILE THESIS AR.L.; -intimato- avverso la SENTENZA n. 514/2018 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 11/06/2018 R.G.N.391/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.6.2018, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a Poste Italiane s.p.a., quale committente coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive non versati da Fincoop s.r.l. nel periodo 20.10.2005-30.11.2008, nell’ambito di un appalto cui era poi succeduta altra impresa facente parte dell’appaltatore Consorzio Stabile Thesis; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso; che il Consorzio Stabile Thesis è rimasto intimato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, e succ. mod. e integraz., per non avere la Corte di merito considerato che l’azione proposta nei confronti dell’odierna controricorrente aveva titolo nella sua responsabilità in quanto obbligata principale a corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti di Fincoop s.r.l. (e dunque anche i relativi contributi previdenziali) giusta verbale di conciliazione del 3.7.2009; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che il primo motivo è inammissibile, atteso che la questione del verbale di conciliazione con cui l’odierna controricorrente avrebbe assunto l’obbligo di pagare le retribuzioni dei dipendenti Fincoop s.r.l. e i relativi contributi è vicenda di cui la sentenza impugnata nulla dice e, richiedendo accertamenti di fatto, non può essere dedotta in questa sede di legittimità senza precisare come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 32804 del 2019); che il secondo motivo è fondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà