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Ordinanza — n. 7234/2023 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; two-year limitation for social security claims against contractors does not apply to pension funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7234/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal partially admissible, quashing the Bologna Court of Appeal's decision that dismissed INPS's claim against Palletways Italia S.p.A. The lower court had ruled that a two-year limitation period barred INPS from seeking unpaid contributions from the solidary obligor contractor. The Court held that this limitation period applies only to private parties, while pension funds are governed solely by the prescription period. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new decision on the scope of the solidary obligation.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003; Art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004; Art. 1, comma 911, l. n. 296/2006: The two-year limitation period for claiming social security contributions from a solidary obligor contractor does not apply to public pension funds, which remain subject only to the general prescription period.

Parole chiave

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social security contributions solidary obligation limitation period prescription period pension funds contractor liability remand to appeal court obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.3.2018, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a Palletways Italia s.p.a., quale coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs.
Art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004
276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art.
Art. 1, comma 911, l. n. 296/2006
251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18004 del 2019
Cass. n. 41373 del 2021
Cass. n. 19503 del 2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28703/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro PALLETWAYS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO CIVITELLI; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2/2018 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 29/03/2018 R.G.N. 78/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.3.2018, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a Palletways Italia s.p.a., quale coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive dovuti da Cooperativa La Svolta nell’ambito di un subappalto precorso con Geslog a r.l., a sua volta appaltatrice di Palletways Italia s.p.a. nel periodo 17.6.2008-31.3.2009; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Palletways Italia s.p.a. ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che, con il secondo motivo, l’INPS ripropone anche nella presente sede la questione decisa dal giudice di primo grado ma ritenuta assorbita in sede di gravame concernente la portata dell’obbligazione solidale dell’appaltante, se cioè riguardi solo i contributi o anche le sanzioni; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all’anzidetto principio di diritto e dovendo la questione della portata dell’obbligazione solidale essere necessariamente riproposta in sede di rinvio, non essendo sul punto intervenuta alcuna statuizione in sede di appello (così, tra le più recenti, Cass. n. 19503 del 2018), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de