Ordinanza — n. 7231/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5061/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO , ANTONINO SGROI , LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE , GIUSEPPE MATANO , ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro PALLETWAYS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentat a e difesadall'avvocato TOMMASO CIVITELLI; -controricorrente- nonchécontro CO.MA.CO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7231/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5061/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO , ANTONINO SGROI , LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE , GIUSEPPE MATANO , ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro PALLETWAYS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentat a e difesadall'avvocato TOMMASO CIVITELLI; -controricorrente- nonchécontro CO.MA.CO.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5061/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO , ANTONINO SGROI , LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE , GIUSEPPE MATANO , ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro PALLETWAYS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentat a e difesadall'avvocato TOMMASO CIVITELLI; -controricorrente- nonchécontro CO.MA.CO.
SOCIETA' COOPERATIVA A R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato UGO CARLO ONORATO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 652/2017 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 03/08/2017 R.G.N. 1068/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal ConsigliereDott. LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 3.8.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di chiedere a COMACO s.c. a r.l. e a Palletways Italia s.p.a., quali committenti coobbligate in solido ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive dovuti dall’appaltatrice Cooperativa Work Plus, consorziata di COMACO ed esecutrice dell’appalto precorso tra quest’ultima e Palletways s.p.a. nel periodo giugno 2008-febbraio 2010; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che COMACO s.c. a r.l. e a Palletways Italia s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica alle odierne controricorrenti del verbale ispettivo, ancorché fosse intervenuta entro i due anni dalla cessazione dell’appalto; che, con il terzo motivo, l’INPS ripropone anche nella presente sede la questione decisa dal giudice di primo grado ma ritenuta assorbita in sede di gravame concernente la portata dell’obbligazione solidale dell’appaltante, se cioè riguardi solo i contributi o anche le sanzioni; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all’anzidetto principio di diritto e dovendo la questione della portata dell’obbligazione solidale essere necessariamente riproposta in sede di rinvio, non essendo sul punto intervenuta alcuna statuizione in sede di appello (così, tra le più recenti, Cass. n. 19503 del 2018), la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvede