Ordinanza — n. 7230/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28334/2016 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro FLEXI-JOB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, LECA SISTEMI S . P . A .; -intimate- avverso la sentenza n. 339/2016 della CORTE D'A PPELLO di BOLOGNAdepositata il 31/05/2016 R.G.N. 235/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Ordinanza — n. 7230/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 28334/2016 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro FLEXI-JOB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, LECA SISTEMI S . P . A .; -intimate- avverso la sentenza n. 339/2016 della CORTE D'A PPELLO di BOLOGNAdepositata il 31/05/2016 R.G.N. 235/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere Dott.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28334/2016 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro FLEXI-JOB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, LECA SISTEMI S . P . A .; -intimate- avverso la sentenza n. 339/2016 della CORTE D'A PPELLO di BOLOGNAdepositata il 31/05/2016 R.G.N. 235/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 31.5.2016, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme aggiuntive richieste dall’INPS a LECA Sistemi s.p.a., quale committente coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, di Flexi-Job s.r.l. in liquidazione, in relazione ad omissioni contributive accertate in capo all’appaltatrice nel periodo giugno 2006-settembre 2008; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che LECA Sistemi s.p.a. e Flexi-Job s.r.l. in liquidazione sono rimaste intimate; che parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato alle parti intimate per avere nelle more LECA Sistemi s.p.a. provveduto al pagamento integrale delle sanzioni oggetto del gravame; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato dellasentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l'art. 391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva, di talché nulla va pronunciato sulle spese; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018);
P. Q. M. La Corte dichiara estint