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Ordinanza — n. 7121/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7121/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7121/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19750-2017 proposto da: DE SANTIS VINCENZO, VITALE DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NORICO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARIA MANTOVANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SALONIA; -ricorrenti - contro AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POLICLINICO 155, presso UFFICIO AFFARI Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19750/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 CC LEGALI E COTENZIOSO DELL'AZIENDA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO NARDELLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2017 R.G.N. 2374/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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artt. 2909 c.c, art. 97 c.p; Ordinanza — n. 7121/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.15/02/2023 CC LEGALI E COTENZIOSO DELL'AZIENDA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO NARDELLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2017 R.G.N. 2374/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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indennità di anzianità adattamento delle retribuzioni elargizione per giubileo retribuzione del lavoratore dipendente accredito per compiti assistenziali avanzamento di scatto

Disposizioni normative citate

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artt. 2909 c.c
art. 97 c.p
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19750-2017 proposto da: DE SANTIS VINCENZO, VITALE DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NORICO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARIA MANTOVANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SALONIA; -ricorrenti - contro AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POLICLINICO 155, presso UFFICIO AFFARI Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19750/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 CC LEGALI E COTENZIOSO DELL'AZIENDA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO NARDELLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2017 R.G.N. 2374/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 19 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma di accoglimento della domanda proposta da Vincenzo De Santis e Domenico Vitale nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata e a tempo determinato in virtù dei quali gli istanti avevano prestato servizio presso la predetta Azienda Policlinico Umberto I ed il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con computo dell’anzianità di servizio ai fini dell’indennità di esclusività e della c.d. retribuzione di posizione e condanna dell’Azienda medesima al pagamento delle relative differenze retributive, dichiarava non dovuta la retribuzione di posizione e riduceva in termini corrispondenti la condanna dell’Azienda; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, pur confermandosi la natura subordinata del rapporto, non spettasse automaticamente la retribuzione di posizione, dovuta solo quando sia stato conferito un incarico dirigenziale (e non per mera anzianità di servizio); - che per la cassazione di tale decisione ricorrono i dottori De Santis e Vitale, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Policlinico Umberto I; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 112 c.p.c. per omessa pronunzia in ordine all’eccezione di inammissibilità del gravame dell’ASL, essendosi quest’ultima limitata a formulare un generico atto di appello riportando brani degli atti difensivi e della sentenza di primo grado; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c. e 27 e 38 del CCNL 8.6.2000 per l’Area della dirigenza sanitaria quadriennio 1998/2001, i ricorrenti, in subordine, sostengono l’esistenza d’un giudicato interno formatosi per non aver l’Azienda impugnato il capo della sentenza di prime cure relativa al riconoscimento della retribuzione di posizione denominata unificata e per aver, viceversa, l’Azienda censurato soltanto il riconoscimento, da parte del primo giudice, della parte variabile della retribuzione di posizione; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992, 27 comma 1, del CCNL 8.6.2000 per l’Area della dirigenza sanitaria e 28, comma 2, del CCNL 3.11.2005 per la medesima Area, i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione della disciplina contrattuale laddove assume che il conferimento dell’incarico dirigenziale, una volta decorsi cinque anni di attività, non sia dovuto ma rimesso alla discrezionalità dell’Azienda datrice; - che, con il quarto motivo, formulato in ulteriore subordine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, CCNL addebitando alla Corte territoriale la mancata considerazione del disposto della norma invocata che, a prescindere dal conferimento dell’incarico dirigenziale, assicura ai c.d. dirigenti equiparati un aumento della retribuzione di posizione; - che il primo motivo risulta infondato, poiché la Corte territoriale, essendosi pronunciata nel merito, ha implicitamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame, peraltro contenente sufficienti motivi di censura della pronuncia del Tribunale; - che parimenti infondato si r ivela il secondo motivo, atteso che, avendo la Corte territoriale qualificato la domanda degli originari istanti come volta a conseguire in generale la retribuzione di posizione in entrambe le componenti (fissa e variabile), qualificazione non fatta oggetto di censura, il motivo d’appello proposto dall’Azienda Policlinico Umberto I deve ritenersi volto a censurare la statuizione relativa a tale domanda, il che esclude il giudicato in proposito; - che non diversamente è a dirsi per il terzo motivo, dovendosi ritenere, in base alla formulazione letterale delle invocate norme di legge e di contratto, corretta l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale per cui il conferimento dell’incarico dirigenziale decorsi cinque anni di attività, incarico che integra il presupposto per il riconoscimento della retribuzione di posizione, lungi dal costituire un diritto soggettivo del medico è invece rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione; - che, dal canto suo, il quarto motivo deve ritenersi inammissibile, sostanziandosi la censura nella proposizione di una domanda nuova, stante la non conseguibilità del bene della vita oggetto dell’azione attraverso l’applicazione della norma qui invocata, risultando questa non automaticamente operante ma condizionata all’esito della “verifica tecnica da parte del collegio tecnico”, circostanza - questa - il cui essersi verificata non è stato qui né allegato né provato; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo