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Ordinanza — n. 7118/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural extinction via valid settlement agreement and waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation proceeding extinct because the appellant withdrew the appeal, which was subsequently accepted by the respondent. The parties had previously reached a settlement agreement resolving all disputes and legal costs. Consequently, the court found no need to rule on the merits or costs as the procedural requirements for extinction were met.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal is extinguishing if unilaterally formulated and accepted by the other party, terminating the proceedings without further adjudication.

Parole chiave

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withdrawal of appeal procedural extinction settlement agreement waiver of litigation cassation procedure rimborso dell'assicurazione malattie contratto di compensazione ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20104/2018 R.G. proposto da: SWISS RE EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI DUE MACELLIn. 66, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CERASIche la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro VALENTINI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, P IAZZA LE DELLE BELLE ARTI n. 2, presso lo studio de ll’ avvocat o DOMENIC O FORMICHELLI e dell’avvocato FRANCESCA POTI' che lo rappresenta no e difendonounitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 1086/2018 , depositata il04/04/2018, R.G.N. 549/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI.Rilevato che 1.la Corte di Appello di Roma, decidendo su due cause riunite tra le parti in epigrafe, ha accolto le domande dell’ex-dirigente di condanna della società al rimborso integrale di spese sanitarie in forza di accordo transattivo di risoluzione del rapporto di lavoro; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con cinque motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, per essere intervenuto tra le parti accordo transattivo in data 25/10/2018 con definizione di ogni controversia in essere, inclusa la presente e regolazione delle spese legali; ha altresì allegato dichiarazione di accettazione della rinuncia, e chiesto l’estinzione del processo;

Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio regolate dalle parti nel negozio transattivo; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in