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Ordinanza — n. 7117/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7117/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7117/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23990-2017 proposto da: COSENZA VITTORIO, APREA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARGANA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALAGNA, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO LOMBARDI; -ricorrenti - contro ASL NA 3 SUD, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la Sede Oggetto RISARCIMENTO DEL DANNO R.G.N.23990/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 CC di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato LYDIA D'AMORE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2102/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/04/2017 R.G.N. 10523/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2103 c.c, art. 97 c.p; Ordinanza — n. 7117/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.15/02/2023 CC di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato LYDIA D'AMORE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2102/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/04/2017 R.G.N. 10523/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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inidoneità medica affezione nell'assicurazione militare allontanamento nonostante motivi di salute rivalutazione medica medico curante nonostante le contrarie riserve mediche

Disposizioni normative citate

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art. 2103 c.c
art. 97 c.p
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23990-2017 proposto da: COSENZA VITTORIO, APREA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARGANA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALAGNA, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO LOMBARDI; -ricorrenti - contro ASL NA 3 SUD, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la Sede Oggetto RISARCIMENTO DEL DANNO R.G.N.23990/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 CC di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato LYDIA D'AMORE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2102/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/04/2017 R.G.N. 10523/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 7 aprile 20 17, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla domanda risarcitoria proposta da Vittorio Cosenza e Salvatore Aprea nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, mentre riconosceva agli istanti, medici in servizio presso l’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento assegnati alla U.O.C. di Medicina Generale ed addetti in via esclusiva al Servizio di Pronto Soccorso del Presidio di Sorrento, il risarcimento del danno biologico da loro patito perché assegnati in via esclusiva a tale attività medica, trattandosi di un impegno disagevole e gravoso per la salute; rigettava, invece, la pretesa avanzata con riguardo alle ulteriori voci del danno morale, del danno da dequalificazione professionale, da perdita di chance e da turnazione illegittima; - la Corte territoriale ha rigettato tali ulteriori pretese perché gli stessi ricorrenti, nell’aderire al bando di concorso per Medicina d’Urgenza, avevano rinunciato a valorizzare gli specifici titoli specialistici posseduti e non avevano dedotto alcuno specifico fattore di depauperamento del patrimonio di esperienze e conoscenze specialistiche in precedenza maturate, presentandosi anzi l’assegnazione al Pronto Soccorso come un fattore di generale arricchimento professionale e di aumento e non di perdita di chancedi carriera; rilevava, poi, la mancata allegazione del bene della vita distinto dalla salute psicofisica rilevante ai fini della configurabilità del danno morale e la mancata allegazione e prova dei concreti riflessi pregiudizievoli riverberatisi in danno dei ricorrenti per effetto della loro destinazione in via esclusiva al lavoro in turni presso il Pronto Soccorso; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono i dottori Cosenza e Aprea, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 3 Sud;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., imputano alla Corte territoriale l’aver valorizzato, al fine di escludere il dedotto demansionamento, l’equivalenza formale delle mansioni di nuova assegnazione rispetto a quelle di provenienza anziché l’eterogeneità sostanziale delle prime rispetto alla storia professionale dei dipendenti; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine alla non ravvisabilità del danno da demansionamento nonché la non conformità a diritto della ritenuta inconfigurabilità in re ipsadel danno morale e del danno esistenziale, viceversa riguardati come danno conseguenza; - che il primo motivo è infondato: nell'ambito della dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-terdel d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000, l'inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (v., ex aliis, Cass. n. 91/19); - che parimenti infondato è il secondo motivo, non essendo configurabile né il danno da dequalificazione professionale né quello da perdita di chance (in ragione di quanto innanzi detto) e non risultando risarcibile per difetto di allegazione e prova il danno morale ed esistenziale: in proposito va data continuità all’orientamento accolto da questa Corte con la decisione resa a sezioni unite n. 26972 del 2008 sul contenuto e sulle condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, secondo cui, mentre per il danno biologico l’accertamento medico-legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non biologico relativo ai beni immateriali valga il principio per cui “il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 della sentenza citata); - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel