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Ordinanza — n. 7100/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7100/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7100/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19635-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCIA POLICASTRO, ELISABETTA LANZETTA; -ricorrente - contro DI PIETRO CIRO, DE GIORGIO ALDO, VECCHIONE NINO, DIMITRI NICOLA, SCOGNAMIGLIO CARLO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19635/2017 Cron.

Regesto Legislator

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art. 24 d.lgs. n. 165/2001; Ordinanza — n. 7100/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCIA POLICASTRO, ELISABETTA LANZETTA; -ricorrente - contro DI PIETRO CIRO, DE GIORGIO ALDO, VECCHIONE NINO, DIMITRI NICOLA, SCOGNAMIGLIO CARLO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19635/2017 Cron.

Parole chiave

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indennizzo per invalidità calcolo dell'assegno per grandi invalidi indennità giornaliere di malattia prestazioni compensative aliquota della rendita d'invalidità durata della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 24 d.lgs. n. 165/2001
11, dovendosi pertanto escludere la spettanza dell’emolumento per l’epoca anteriore (2007/2009) qui rivendicata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001, degli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19635-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCIA POLICASTRO, ELISABETTA LANZETTA; -ricorrente - contro DI PIETRO CIRO, DE GIORGIO ALDO, VECCHIONE NINO, DIMITRI NICOLA, SCOGNAMIGLIO CARLO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19635/2017 Cron.

Rep. Ud.15/02/2023 CC dell'avvocato FRANCESCO SANTONI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6676/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/02/2017 R.G.N. 1881/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza de l 3 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da Ciro Di Pietro, Carlo Scognamiglio, Aldo De Giorgio, Nino Vecchione e Nicola Dimitri nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento del loro diritto a percepire, a titolo di straordinario, un incremento della retribuzione per le attività svolte, quali medici dell’Istituto, nelle Commissioni di verifica dell’invalidità civile (CMV e CMS) ; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’obiezione opposta dall’Istituto circa l’assorbibilità nella retribuzione di risultato del compenso per il lavoro eccedente l’orario ordinario; - in tal modo i giudici d’appello hanno deciso in consapevole dissenso rispetto all’orientamento espresso da questa Corte che, nell’interpretare l’art. 16 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, ha affermato essere la retribuzione di risultato volta a compensare il lavoro eccedente le 38 ore settimanali: essi hanno motivato il proprio dissenso ritenendo nella specie applicabile l’art. 89 del CCNL per gli enti pubblici non economici, che autorizza gli enti ad individuare attività per il cui svolgimento è ammesso l’eccezionale ricorso al lavoro straordinario; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti, che hanno poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 103 per il comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2002/2005 con riguardo all’Area VI della dirigenza in relazione all’art.63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362 e 1363 e ss. c.c. in relazione all’art. 11 CCNI 2009 per il personale dell’Area medica, degli stessi artt. 1362, 1363 e ss. in relazione al Verbale di Intesa sulla nuova organizzazione dell’Area medico-legale del 25.5.2009 e degli artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’art. 89 del CCNL di comparto che, privo di immediata precettività per rimettere in sede di contrattazione decentrata la determinazione delle condizioni di erogazione del lavoro straordinario, non ha trovato applicazione se non a seguito della stipula del CCNI del 2009 che tanto prevede all’art. 11, dovendosi pertanto escludere la spettanza dell’emolumento per l’epoca anteriore (2007/2009) qui rivendicata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 89 e 103 per il CCNL Comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2002/2005 con riguardo all’Area VI della dirigenza in relazione all’art.63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362 e 1363 e ss. c.c. in relazione all’art. 4 CCNI 2002/2005 per il personale dirigente dell’Area Vi – sezione professionisti – personale dell’Area medica degli stessi artt. 1362, 1363 e ss. in relazione all’art. 4 CCNI 2008 per il personale dell’Area medica, l’Istituto ricorrente ribadisce la precedente censura relativa all’erronea interpretazione della disciplina contrattuale che, antecedentemente alla stipula, l’1.7.2009, del CCNI recante l’art. 11 attuativo del disposto dell’art. 89 del CCNL di comparto per il quadriennio 2002/2005, prevedeva di compensare la flessibilità di orario che i medici dovevano assicurare per lo svolgimento delle attività nelle commissioni di verifica attraverso la retribuzione di risultato a carico di un apposito fondo all’uopo costituito; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 32617/2022, sulla base delle argomentazioni ivi esposte ed alle quali qui espressamente ci si richiama, secondo cui “in forza del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario”; - che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito nel senso del rigetto della domanda degli odierni controricorrenti, con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo considerato il diverso esito dei gradi di merito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda degli