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Ordinanza — n. 6921/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation beyond the scope of a review court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6921/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective. The workers argued for a new assessment of travel allowances and witness testimony, but the court found these requests amounted to a re-evaluation of facts. The court ruled that the review court's exclusive role is to verify legal application, not to substitute its own factual appreciation for that of the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 334 c.p.c.: The review court cannot re-evaluate facts or substitute its own appreciation of evidence for that of the court of first instance, rendering appeals seeking a new factual assessment inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal review court limits factual re-evaluation evidence assessment double conformity assegno per il periodo d'introduzione indennità giornaliera di transizione inserimento professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., 16.a norma dell’art.
Art. 334 c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art.
art. 437 c.p
art. 342 c.p
437 c.p.c., perché la questione dell'applicazione sub-aziendale di detto Accordo, essendo stata evidenziata d'ufficio dal giudice di primo grado, non era da considerare nuova in appello; 3.con il terzo, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.
art. 1362 c.c
art. 348-ter c.p
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
art. 334 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 34476/2019
Cass. 20814/2018
Cass. n. 13485/2014
Cass. n. 20553/2021
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5761/2017 R.G. proposto da : GHIO STEFANO, CREVOLA LORIS, RAVIOLO GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n . 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentati e difesi dall'avvocatoPIERGIOVANNI ALLEVA ; -ricorrentiprincipali e controricorrenti al ricorso incidentale - contro SBB CARGO ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA SARDEGNA n. 29, presso lo studio dell’avvocatoGIORGIO VASI , rappresentat a e difes a dall'avvocatoUMBERTO CAPOLUONGO ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1359/2016depositata il 14/11/2016 , R.G.N. 2063/2013 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dagli odierni ricorrenti (con altri lavoratori ) avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio di rigetto del ricorso proposto contro SBB Cargo Italia s.r.l., di cui erano dipendenti, assunti (da Swiss Rail Cargo Italy s.r.l., poi assorbita da SBB) con contratti di inserimento nel 2004 - 2005, in quali tà di allievi macchinisti e inquadramento iniziale al parametro 138 CCNL Autoferrotranvieri, e successivamente divenuti lavoratori stabili al termine del contratto di inserimento,con conseguimento di abilitazione da secondo agente ed assegnazione del parametro retributivo 151; 2.le domande azionate dai lavoratori erano dirette:

a) all'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità funzione di verificatore e formatore, in applicazione dell’Accordo Tecnico del 4/3/2004 tra Swiss Rail Cargo Italy e FILT CGIL Brescia dalla data di conseguimento delle relative abilitazioni sino al 20/6/2006;

b) all’accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità forfettaria ai sensi di quanto previsto dal medesimo Accordo Tecnico, con condanna per l'effetto della società al pagamento di una somma pari a € 600 mensili (o diversa digiustizia) dalla data di assunzione sino al 20/6/2006;

c) all'accertamento del diritto al riproporzionamento dell'indennità diaria oraria (forfettizzazione di indennità di trasferta, pernottamento e diaria ridotta) parametrata alla media delle trasferte mensili effettivamente svolte nel periodo luglio 2006 -luglio 2010 in misura eccedente la media indicata all'art 3.2 del contratto integrativo di secondo livello del 20 giugno 2006,con condanna, per l'effetto, della società al pagamento del conguaglio de lle somme dovute a titolo di indennità diaria oraria ( forfettizzazione di indennità di trasferta,pernottazione e diaria ridotta) nella misura risultante da CTU contabile o di giustizia;

3. la Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto, in particolare , inapplicabile agli appellanti l'accordo aziendale 4/3/2004, avente efficacia limitata alla sede di Brescia e non agli assunti successivamente presso altri impianti;che l'accordo nazionale 14/12/2004 sulla retribuzione da erogare ai lavoratori con contratto di inserimento (con natura mista formativa e lavorativa ) non consentiva interpretazioni estensive, con inserimento di indennità non specificamente previste; che la tesi dell'applicazione dell'Accordo T ecnico del 2004 a i neoassunti presso la sede di Gallarate era questione nuova; che non era fondata la richiest a di riproporzionamento mensile del rimborso forfettario orario in base all’Accordo Aziendale 20/6/2006, perché l'indennità di trasferta trovava la sua ragione nel fatto della trasferta e non del mero svolgimento del servizio fuori dall'impianto;

4. avverso tale sentenza Stefano Ghio, Loris Crevola e Gabriele Raviolo propongonoricorso per cassazione, affidato a c inque motiv i; resist e con controricorso la società, e propone ri corso incidentale condizionato con un motivo, cui resistono con cont r oricorso i ricorrenti principali; le parti hanno altresì comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c . in ordine a ll'applicabilità dell' A ccordo 4/3/2004 a tutti i dipendenti senza limitazione geografica,ossia con efficacia aziendale e non infra - aziendale limitata a Brescia , circostanza che non sarebbe stata contestata dalla società, ma “inventata”dal giudice di primo grado; 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., perché la questione dell'applicazione sub-aziendale di detto Accordo, essendo stata evidenziata d'ufficio dal giudice di primo grado, non era da considerare nuova in appello; 3.con il terzo, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dell'appello, perché la tematica del lecito peggior trattamento retributivo del lavoratore in inserimento rispetto a quello ordinario stabilizzato non era stata trattata nella sentenza di primo grado e non poteva formare oggetto di cognizione da parte del giudice di appello; 4.con il quarto motivo subordinato, violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d. lgs. n. 276/2003 e falsa interpretazione dell'art. 2 par.

c) dell'accordo nazionale di rinnovo del CCNL 14/12/2004, perché l'applicabilità di indennità e maggiorazioni ai lavoratori con contratto di inserimento è prevista dall'accordo nazionale e nei loro confronti non è vietata l'integrazione alla disciplina contrattuale attraverso accordi decentrati o aziendali; 5.con il quinto motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'accordo 20/6/2006 in tema di rivalutazione dell'indennità forfettaria di trasferte ed error in procedendo per mancato esperimento dell'istruttoria circa l'effettuazione di trasferte, per non avere la Corte d'Appello accolto la richiesta di ripetizione della CTU contabile svolta in primo grado, la quale aveva affermato l'insussistenza di prova sufficiente delle avvenute trasferte sull'assunto che si trattasse di trasferte comportanti il pernottamento; 6.con ricorso incidentale condizionato viene dedo tta violazione e falsa applicazione degli artt. 340 e 279 c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo, ovvero sulla questione di inammissibilità in riferimento a singoli motivi d'appello per l'ipotesi interpretativa che l'ordinanza 23/1/2013 del Tribunale fosse da considerare in parte qua alla stregua di una sentenza, avverso la quale doveva essere fatta riserva di appello o proposto appello immediato; 7.il primo motivo del ricorso principale è inammissibile;8.la censura in esso incorporata si colloca , i nfatti, al di fuori del perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riferito solo a contratti o accordi nazionali di lavoro, sicché risultano incensurabili le ipotetiche violazioni di contratti o accordi di natura integrativa (cfr.

Cass. n. 23177/2013, n. 8231/2011); per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l'interpretazionedegli accordiaziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), non censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010, n. 3459/2010, n. 17710/2022) ; 9.di conseguenza, la natura aziendale o infra-aziendale dell'Accordo 4/3/2004 non incide sull’ammissibilità del motivo, che non riguarda in ogni caso un accordo o contratto collettivo nazionale, alla cui interpretazione è limitato il sindacato in questa sede; 10.risulta, quindi, inammissibile in via derivata il secondo motivo, perché, non essendo sindacabile in questa sede l'interpretazione dei giudici di merito dell'Accordo 4/3/2004 (aziendale o sub-aziendale), non è più rilevante in che manierala questione sia stata introdotta nel giudizio di appello; 11.rimangono parimenti inammissibili in via derivata, sempre in conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo, il terzo e quarto motivo di ricorso principale, in quanto l’inapplicabilità agli odierni ricorrenti dell'Accordo 4/3/2004 è stata esclusa con autonoma ratio decidendiidonea a sorreggere la statuizione di rigetto; nella misura in cui l'accordo in questione deve ritenersi non applicabile ai lavoratori ricorrenti, in base all’interpretazione dell’efficacia territoriale dello stesso operata dai giudici di merito non sindacabile in questa sede, risulta ultroneo rispetto all’oggetto del giudizio stabilire se, in ipotesi, un accordo aziendale di tale natura sia in astratto applicabile o meno ai lavoratori con contratto di inserimento, perché la questione concreta riguarda l'applicazione ai lavoratori qui ricorrenti di quello specifico accordo, esclusa per ragioni distinte dal rapporto con la contrattazione nazionale; 12.deve altresì dichiararsi non ammissibile il quinto motivo, con il quale si chiede di riconsiderare le prove raccolte nei gradi precedenti, segnatamente di ammettere le prove testimoniali dedotte e di ripetere la CTU contabile, al fine di pervenire all'accoglimento della domanda di riproporzionamento dell’indennità di trasferta; 13.è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. n. 34476/2019); invero, con il motivo in esame p arte ricorrente sostanzialmente sollecita un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 20814/2018); 14.spetta in via esclusiva algiudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021), mentre non è ammissibile la censura risolventesi in un mero dissenso valutativo, che nonintegra profili di nullità procedimentale; 15.per completezza, si osserva altresì che la Corte d'appello di Milano ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., 16.a norma dell’art. 334 c.p.c., all’inammissibilità dell’impugnazione principale consegue la perdita di efficacia del ricorso incidentale, comunque condizionato; 17.in ragione della soccombenza, parte ricorrente principale deve essere condannata al rimborso in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ; 18.la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale determina il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali ;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generalial 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater del d. P . R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo