Cassation court allows INPS appeal, ruling guarantee fund covers only post-insolvency accrued TFR.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered the Guarantee Fund to pay unpaid terminal benefits. The INPS argued the Fund should not cover benefits accrued before the employer's insolvency, while the employee contended the Fund was liable for all accrued amounts. The Court decided that the European Directive requires the Fund to cover only benefits accrued after the employer's insolvency, rendering the lower court's decision invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 1°, 2°, 4°, 5°, 7° e 8°, l. n. 297/1982; Art. 2112 c.c.: The Guarantee Fund is obligated to pay terminal benefits only if they accrued after the employer's insolvency, excluding benefits accrued prior to the insolvency event.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15923/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente- contro CIPRIANI PAOLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocatoMASSIMO MANCA; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1163/2017depositata il 21/11/2017 R.G.N. 1093/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.11.2017, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., a corrispondere a Paola Cipriani il TFR maturato e non riscosso alle dipendenze di MI.A.MI. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 7/2013, reputando irrilevante, ai fini dell’intervento del Fondo, che il rapporto di lavoro fosse proseguito con Pratesi Ferro s.r.l., cessionaria dell’azienda di MI.A.MI. s.r.l., in epoca antecedente al fallimento; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Paola Cipriani ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale fondato su due motivi, successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1°, 2°, 4°, 5°, 7° e 8°, l. n. 297/1982, con riferimento all’art. 2112 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il Fondo di garanzia fosse obbligato alla corresponsione del TFR maturato dall’odierna controricorrente e ricorrente incidentale alle dipendenze di MI.A.MI s.r.l. in virtù dell’ammissione di tale credito al passivo fallimentare, senza considerare la sussistenza della responsabilità solidale ex lege di Pratesi Ferro s.r.l., cessionaria dell’azienda di MI.A.MI. s.r.l., presso la quale il rapporto di lavoro era proseguito anteriormente all’apertura della procedura concorsuale a carico della cedente; che, con i due motivi del ricorso incidentale, si impugna la statuizione concernente le spese, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe riformato sul punto la pronuncia di prime cure senza alcuna motivazione e nonostante la reiezione del gravame dell’INPS e avrebbe comunque liquidato le spese del doppio grado in misura inferiore ai parametri di legge; che il ricorso principale è fondato, essendosi chiarito che, quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibile all’INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente, dal momento che lo scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l’art. 2, l. n. 297/1982, rappresenta recepimento) consiste nell’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza e non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell’azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie (così, tra le tante, Cass. nn. 19277 del 2018, 4897 del 2021 e, da ult., 33551 del 2022); che contrari argomenti non possono ricavarsi da Cass. n. 7350 del 2021, cit. da parte controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., atteso che tale pronuncia è intervenuta sulla diversa questione della idoneità o meno della domanda del lavoratore di ammissione al passivo ad interrompere il termine di prescrizione della prestazione del Fondo fino alla chiusura della procedura fallimentare, senza nulla dire in merito alla questione qui affrontata; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il ricorso incidentale, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che pro