Cassation court allows claim for unpaid wages by including pre-conciliation period in insolvency timeline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Antonio Colombo's claim for unpaid wages against INPS. The court held that the mandatory conciliation attempt, which preceded the insolvency declaration, must be counted within the one-year window for wage claims under the Guarantee Fund. Consequently, the court ruled that the conciliation attempt constituted a relevant judicial act, thereby validating the inclusion of wages earned prior to that attempt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, d.lgs. n. 80/1992; Art. 410, 412-bis c.p.c.: The mandatory conciliation attempt preceding the insolvency declaration counts as a relevant judicial act for the one-year limitation period, allowing wages earned before the attempt to be claimed if the attempt led to the creditor's admission to the bankruptcy estate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26214/2018 R.G. proposto da: COLOMBO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocat o MASSIMILIANO PUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA STRAMACCIA , LORENZOCALVANI; -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 563/2018 depositata il05/06/2018 R.G.N. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott.
LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.6.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Antonio Colombo volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod., il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione maturata alle dipendenze dell’impresa individuale Pellitteri Giovanni, dichiarata fallita successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro; che avverso tale pronuncia Antonio Colombo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il tentativo obbligatorio di conciliazione non rientrasse tra gli atti di iniziativa giudiziale che debbono intervenire entro l’anno precedente all’accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia; che il motivo è fondato, essendosi chiarito, con riguardo alla possibilità di includere tra le ultime tre mensilità della retribuzione indennizzabili dal Fondo di garanzia quelle maturate nell'anno antecedente al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410 e 412-bis c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla soppressione disposta dall'art. 31, comma 16, l. n. 183/2010), che occorre distinguere tra l’ipotesi in cui a detto tentativo non sia seguita alcuna domanda giudiziale né, in ultima analisi, alcun accertamento giudiziale del credito (o la sua ammissione al passivo fallimentare), dall’ipotesi in cui detta iniziativa sia invece seguita e abbia condotto alla consacrazione di un titolo esecutivo comunque spendibile nei confronti del datore di lavoro, non potendosi in tale ultimo caso non considerare il tentativo di conciliazione, che ratione temporiscostituiva condizione di procedibilità, tra gli atti di iniziativa giudiziale rilevanti ai fini dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992 (cfr.
Cass. nn. 33550 e 34031 del 2022, che hanno sul punto precisato la portata dell’affermazione di Cass. n. 16249 del 2020); che, in applicazione di tale principio di diritto, la rilevanza del tentativo obbligatorio di conciliazione va senz’altro riconosciuta anche nella presente fattispecie, essendosi in virtù di esso consacrato quel titolo esecutivo mercé il quale l’odierno ricorrente ha agito in executivis nei confronti del proprio ex datore di lavoro, ottenendo che il credito in questione venisse ammesso al passivo fallimentare; che i rilievi critici avverso l’anzidetto principio di diritto, che l’INPS ha prospettato nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non colgono nel segno, atteso che, avendola Corte di Giustizia della Comunità Europeachiarito, con la sentenza 10.7.1997, C-373/95, che i tempi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale non possono andare a detrimento del lavoratore (e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza), sarebbe manifestamente irragionevole che in tali tempi non venisse incluso quello occorrente per integrare la condizione di procedibilità necessaria per l’azione giudiziaria; che contrari argomenti non possono essere ricavati da Cass. n. 34365 del 2022, essendo stata tale ordinanza resa in esito ad una adunanza camerale tenutasi in data anteriore rispetto alla data dell’udienza pubblica in occasione della quale sono state adottate le sentenze nn. 33550 e 34031 del 2022, già cit.; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che prov