Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6842/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects TFR claim against INPS where employer insolvency occurred after company sale.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6842/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The INPS appealed a lower court ruling that ordered payment of a terminated employee's TFR from the buyer of a company. The employee had signed a union agreement waiving the buyer's liability for debts incurred by the seller. The court held that the INPS's guarantee under EU Directive 80/987 applies only to insolvency occurring at the time the TFR becomes due, not retroactively to cover pre-sale debts. Consequently, the court dismissed the employee's claim and ordered the parties to share litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 l. n. 297/1982; Art. 47 l. n. 428/1990; The Fondo di garanzia covers insolvency occurring at the time the TFR becomes due, rendering private waivers of the buyer's liability inapplicable to pre-sale debts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Fondo di garanzia TFR insolvenza cessione ramo azienda solidarieta passiva direttiva 80/987/CEE res inter alios actae compensazione spese mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 l. n. 297/1982
Art. 47 l. n. 428/1990
19277 del 2018, 4897 del 2021 e, da ult., 33551 del 2022); che contrari argomenti non possono ricavarsi dalla circostanza che l’odierno controricorrente, nell’ambito di un accordo sindacale concluso ex art. 47, l.
Art. 2112 c.c.
Direttiva europea 80/987/CEE

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19277 del 2018
Cass. n. 4897 del 2021
Cass. n. 33551 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28732/2019 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZOTRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente- contro VACCALLUZZO FRANCESCO, domiciliatoin ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoALESSANDRA BARBERO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 463/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il06/07/2019 R.G.N. 234/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott.

LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.7.2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Francesco Vaccalluzzo volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di Costruzioni Generali Crastore Luigi, Marco C. s.n.c. fino alla data della cessione del ramo d’azienda effettuata a Cunibuild s.r.l., reputando all’uopo rilevante l’accordo sindacale stipulato tra cedente, cessionaria e lavoratori ceduti con il quale si era convenuto che questi ultimi rinunciassero alla solidarietà della cessionaria per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze della cedente fino alla cessione del ramo d’azienda; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Francesco Vaccalluzzo ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, 2112 c.c. e 2, l. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ravvisato i presupposti dell’intervento del Fondo di garanzia nonostante che il fallimento del datore di lavoro cedente fosse stato dichiarato successivamente alla cessione del ramo d’azienda, attribuendo all’uopo rilevanza all’accordo sindacale con cui i lavoratori ceduti avevano rinunciato alla solidarietà passiva dell’impresa cessionaria per le spettanze maturate alle dipendenze dell’impresa cedente; che il motivo è fondato, essendosi ormai chiarito che, quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibileall’INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente, dal momento che lo scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l’art. 2, l. n. 297/1982, rappresenta recepimento) consiste nell’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza e non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell’azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie (così, tra le tante, Cass. nn. 19277 del 2018, 4897 del 2021 e, da ult., 33551 del 2022); che contrari argomenti non possono ricavarsi dalla circostanza che l’odierno controricorrente, nell’ambito di un accordo sindacale concluso ex art. 47, l. n. 428/1990, avesse rinunciato alla solidarietà passiva dell’impresa cessionaria, atteso che l’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui –in deroga alla garanzia apprestata dall’art.2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae; che, argomentando in contrario, si consentirebbe all’accordo sindacale ex art. 47, cit., di aggirare la disciplina imperativa della legge comunitaria che ha previsto l’intervento del Fondo di garanzia, attribuendo alle imprese stipulantiun inammissibile aiuto di Stato; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Francesco Vaccalluzzo; che, essendosi il principio di diritto cui s’è data qui continuità consolidatosi in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Francesco Va