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Ordinanza — n. 6834/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects claim that administrative warning notification date counts for guarantee fund coverage period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6834/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by a worker against the INPS regarding the payment of three final months' wages from the Guarantee Fund. The worker argued that the date the administrative warning became enforceable should start the twelve-month coverage period, whereas the lower courts held only judicial acts declaring insolvency matter. The court ruled that the notification of the warning via precetto, which occurred after the employment relationship ended, was the correct starting point, thus barring the claim.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 80/1992; Art. 12 d.lgs. n. 124/2004: For the Guarantee Fund, the twelve-month period for insolvency declaration begins upon judicial notification of the administrative warning via precetto, not upon its automatic enforceability.

Parole chiave

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Guarantee Fund coverage period Administrative warning enforceability Judicial notification precetto Insolvency declaration timing Labor wage arrears claim diritto alle prestazioni assicurative contenzioso dell'assicurazione invalidità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 80/1992
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, d.lgs.
Art. 12 d.lgs. n. 124/2004
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34370 del 2022
Cass. nn. 1885 del 2005
Cass. n. 12634 del 2008
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26217/2018 R.G. proposto da: SOLOMEI VEACESLAV, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO CALVANI , ANDREA STRAMACCIA; -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 567/2018 depositata il05/06/2018 R .

G.N. 689/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott. LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.6.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Veaceslav Solomei volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod., il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione maturate alle dipendenze di C P Costruzioni s.r.l., poi dichiarata fallita; che avverso tale pronuncia Veaceslav Solomei ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del computo dell’anno precedente la dichiarazione di fallimento (o comunque la domanda per conseguirla) entro il quale debbono ricadere le ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del datore di lavoro insolvente affinché sianoindennizzabili dal Fondo di garanzia, non rilevasse l’iniziativa volta ad ottenere dalla Direzione Territoriale del Lavoro la diffida accertativa di cui all’art. 12, d.lgs. n. 124/2004; che, al riguardo, va premesso che l’art. 12, d.lgs. n. 124/2004, nel testo vigente ratione temporis e rimasto immutato, nella parte che qui rileva, anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 12-bis, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), prevede che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro “diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti” e che, se nei trenta giorni successivi il datore di lavoro non promuove apposito tentativo di conciliazione e questo non si conclude con un accordo, il provvedimento di diffida acquista “efficacia di titolo esecutivo”; che, sebbene questa Corte, nel giudicare fattispecie analoga alla presente, abbia ritenuto che la decorrenza dei dodici mesi rilevanti ai fini degli ultimi tre coperti dalla garanzia del Fondo potrebbe essere individuata, in linea generale, dal momento in cui alla diffida è attribuita efficacia di titolo esecutivo (così Cass. n. 34370 del 2022, in motivazione), reputa il Collegio che tale soluzione mal si presti ad essere conciliata con il consolidato principio secondo cui all’uopo possono rilevare solo atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (cfr., tra le tante, Cass. nn. 1885 del 2005, 12634 del 2008 e numerose successive conformi); che, conseguentemente, deve ritenersi che possa rilevare a tal fine non già il momento in cui alla diffida viene attribuita efficacia esecutiva per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale (ovvero, per come adesso previsto dal nuovo testo dell’art. 12, d.lgs. n. 124/2004, per essere stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso la diffida medesima), bensì il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest’ultimo l’atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo; che, essendo stata detta notifica effettuata nel caso di specie solo in data 21.1.2013, affatto correttamente i giudici di merito hanno negato la sua idoneità a guadagnare all’odierno ricorrente l’intervento del Fondo di garanzia a tutela delle ultime tre retribuzioni maturate nel corso del rapporto di lavoro, essendosi quest’ultimo concluso in data 14.6.2011; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite in ragione della parziale novità della questione e dell’assenza di univoci precedenti di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p