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Ordinanza — n. 6757/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6757/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6757/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36529/2018R.G. proposto da: CORINNA PUPILLIdomiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI CUPELLI –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso Oggetto: Personale scolastico -Diplomati Magistrali - Inserimento GAE R.G.N. 36529/2018 Ud. 14/02/2023CC R.G. 36529/2018 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrente - avverso la sentenza della CORTE APPELLO FIRENZE, n. 602/2018, depositata in data 14/06/2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6757/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 36529/2018R.G. proposto da: CORINNA PUPILLIdomiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI CUPELLI –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso Oggetto: Personale scolastico -Diplomati Magistrali - Inserimento GAE R.G.N. 36529/2018 Ud. 14/02/2023CC R.G. 36529/2018 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrente - avverso la sentenza della CORTE APPELLO FIRENZE, n. 602/2018, depositata in data 14/06/2018.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione rinuncia d'eredità rinuncia alla motivazione diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36529/2018R.G. proposto da: CORINNA PUPILLIdomiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI CUPELLI –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso Oggetto: Personale scolastico -Diplomati Magistrali - Inserimento GAE R.G.N. 36529/2018 Ud. 14/02/2023CC R.G. 36529/2018 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrente - avverso la sentenza della CORTE APPELLO FIRENZE, n. 602/2018, depositata in data 14/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 14 febbraio 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − CORINNA PUPILLI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Firenze, n. 602/2018, depositata in data 14/06/2018; − i l MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 3 febbraio 2023 la ricorrente ha depositato atto denominato “note per la trattazione scritta” , nel quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, avendo nelle more superato il concorso pubblico abilitante all’insegnamento;

− non vi è prova in atti dell’avvenuta notificazione dell’atto al controricorrente; − il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA non ha depositato formale accettazione, né ha preso posizione sulla dichiarazione della ricorrente; Ritenuto che: − la dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, non debitamente notificata alla parte controricorrente ai sensi R.G. 36529/2018 - Pagina nr. 3 di 4 dell'art. 391, terzo comma, c.p.c. non può produrre automaticamente l'effetto estintivo; − secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, seppur inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina quindi l'inammissibilità del ricorso. ( Cass.

Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 — 01; Cass. Sez. 6 -5, n. 14782 del 07/06/2018, RV. 649019 — 01; Cass. Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 — 01; Cass. Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 -01); − conseguentemente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 28182 del 10/12/2020 -Rv. 659710 - 01 ) ; − per quanto attiene alle spese , il fatto che il ricorso , al momento della sua presentazione, concerneva questione giuridica caratterizzata da novità e complessità vale a giustifica re l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

− non sussist ono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; − invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratiodel citato l'art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si R.G. 36529/2018 - Pagina nr. 4 di 4 applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., 31 gennaio 2014, n. 2226;

Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass. 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n. 16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528; Cass. 12/02/2018, n. 3288; Cass. 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. 21 agosto 2020, n. 17562). P. Q. M. La Cortedichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa integralmente, fra le parti, le spese del giudizio di le