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Ordinanza — n. 6673/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding employer's claim for employee to return net tax-deductible amounts from reinstatement payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6673/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Trenitalia's appeal against a lower court ruling that ordered employee Antonio Soldati to repay reduced amounts following a job reinstatement. The employer argued the lower court incorrectly applied tax deduction rules, but the court held the employee must only return the net amount actually received. The decision affirmed that the obligation to repay is limited to the specific sum the employee's patrimony increased, excluding withheld taxes never entered their personal assets.

Regesto Legislator

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Art. 2033 c.c.; Art. 38 comma 1 D.P.R. 602/1973; Art. 10 comma 1 lett. D-bis TUIR: When a payment made under a subsequently revoked judgment is contested, the obligor must return only the net amount received by the recipient, excluding taxes withheld that never entered their patrimony.

Parole chiave

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restitution of unjust enrichment tax withholding deduction revoked judgment payment employee reinstatement patrimonial increase limit restituzione delle prestazioni arretrati di salario rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 c.c.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art.
Art. 38 comma 1 D.P.R. 602/1973
Con il secondo motivo viene censurata la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 D.P.R 602/1973 e dell’art.
Art. 10 comma 1 lett. D-bis TUIR
38, comma 1 D.P.R 602/1973 e dell’art. 10 comma 1 lett.
Art. 360 n. 4 cpc
ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie oggetto di giudizio (restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata) nella fattispecie di cui all’art.
Art. 360 n. 3 cpc
917/1986) ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art.
art. 2033 c.c
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.
art. 336 c.p
La lettura condivisa da questo Collegio non si pone in contrasto con l'art. 336 cod.
art. 38, comma 1 D.P.R. 602/1973
3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1 D.P.R. 602/1973 in luogo di quella regolata dall’art.
art. 336 cod. proc. civ
La lettura condivisa da questo Collegio non si pone in contrasto con l'art. 336 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
77 del 2020, invocato dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9171 del 2018
Deve poi sottolinearsi come le pronunce invocate dalla ricorrente (Cass. n. 9171 del 2018; n.
Cass. n. 25589 del 2010
Cass. n. 14178 del 2009
Cass. n. 8829 del 2007
Cass. n. 21992 del 2007
Cass. n. 16559 del 2005
Cass. n. 15427 del 2015
Cass. n. 15427 del 2015, in motiv.), difetta di rilevanza in questo giudizio.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11282/2019 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA L.G. FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDO ALESII ; -ricorrente- contro SOLDATIANTONIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3583/2018,depositata il 08/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso di Trenitalia spa, ha condannato Antonio Soldati al pagamento in favore della società di euro 148.747,01, oltre accessori e spese di lite.

2. La pretesa era fondata sul fatto che il titolo, in forza del quale il Soldati era stato reintegrato nel posto di lavoro per la asserita illegittimità del licenziamento ed aveva ricevuto il pagamento delle somme dovute relativamente alla vicenda connessa al recesso, era venuto meno, di talché era stato chiesto che il lavoratore restituisse le somme al lordo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3583/2018, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato Antonio Soldati al pagamento della minor somma di euro 86.394,70, oltre interessi legali, sottolineando l’obbligo restitutorio del lavoratore limitatamente agli importi effettivamente percepiti, non potendosi pretendere la restituzione di somme al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente 4. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricor so per cassazione Trenitalia spa, affidato a due motivi.

5. Antonio Soldati non svolgeva attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 336 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie oggetto di giudizio (restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata) nella fattispecie di cui all’art. 2033 c.c., disciplinante il diverso istituto dell’indebito oggettivo.

3. Con il secondo motivo viene censurata la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 D.P.R 602/1973 e dell’art. 10 comma 1 lett. D-bis, TUIR (D.P.R. 917/1986) ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1 D.P.R. 602/1973 in luogo di quella regolata dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis TUIR. Si obietta che l’art. 38, comma 1 D.P.R. 602/1973 può applicarsi solo in caso di errore del solvens e non già nel caso di pagamento avvenuto a seguito di sentenza poi riformata.

4. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono entrambi infondati non essendo ravvisabili le violazioni lamentate dal ricorrente, come già precisato da questa Sezione (n. 23604/2021) il cui provvedimento va integralmente richiamato.

5. Invero, numerosi precedenti di questa Corte (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) - il cui consolidato orientamento inducono a disattendere la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite-, con argomentazioni che questo Collegio condivide pienamente, hanno affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R,n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

6. E' vero, infatti, che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore ma è anzi atto dovuto. Tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente (rectius,non più esistente), secondo quanto previsto dall'art. 38 cit.

7. L'interpretazione data da questa S.C., oltre che compatibile col disposto dell'art. 38 cit., è quella più aderente alle peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ribadire che, a prescindere dai rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il solvens (datore) non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e, in particolare, non può esigere dal lavoratore quanto versato nella veste di sostituto di imposta all'erario, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva come tale suscettibile di riforma o cassazione nell'ambito degli ordinari mezzi di impugnazione.

8. La lettura condivisa da questo Collegio non si pone in contrasto con l'art. 336 cod. proc. civ. (secondo cui "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata") in quanto non è in discussione il diritto del datore di lavoro alla restitutio in integrum, ma unicamente la procedura da seguire al fine di porre la parte adempiente nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, e ciò in ragione della divaricazione del versamento eseguito in favore del lavoratore e in favore del fisco.

9. Argomenti contrari alla tesi qui esposta non possono ricavarsi neanche dalla modifica dell'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986, ad opera dell'art. 150, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in I. 77 del 2020, invocato dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. L'art. 150 cit. ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 stabilendo: "le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".

10. A prescindere dalla inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base al comma 3 dell'art. 150 cit. "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020"), la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore positivizza l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente e non consente di inferire la correttezza della diversa interpretazione patrocinata dall'attuale parte ricorrente.

19. Deve poi sottolinearsi come le pronunce invocate dalla ricorrente (Cass. n. 9171 del 2018; n. 25589 del 2010; n. 14178 del 2009; n. 8829 del 2007; n. 21992 del 2007; n. 16559 del 2005) a sostegno di un contrasto tra le decisioni delle diverse Sezioni di questa Corte, non affrontano la specifica questione di diritto oggetto di causa, bensì unicamente il tema della decorrenza degli interessi legali (dal giorno del pagamento e non da quello della domanda) in caso di azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata o cassata.

11. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, D.P.R. n. 602 del 1973, prospettata in relazione al dies a quo del termine decadenziale di 48 mesi, ove ritenuto decorrente dalla data del versamento anziché dalla data della riforma della sentenza che con effetto ex tunc sancisce l'inesistenza dell'obbligo di versamento (in tal senso v. Cass. n. 15427 del 2015, in motiv.), difetta di rilevanza in questo giudizio.

12. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.

13. Nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

14. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu