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Ordinanza — n. 6668/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against award of wages for transferred business branch due to established precedent stability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6668/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' argument that the Supreme Court's recent decision on transferred business branches should not bind lower courts. The lower court had refused to order Telecom Italia to pay wages for the period between the branch's transfer and the workers' re-employment, citing a new judicial interpretation. The Supreme Court ruled that despite the novelty of the precedent, the principle of legal stability and the need for uniform application of law require lower courts to follow the established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 360 bis c.p.c.: The binding force of Supreme Court precedents on lower courts is absolute unless overturned by a subsequent decision of the Supreme Court itself, ensuring legal stability and uniformity.

Parole chiave

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binding precedent legal stability transferred business branch wages obligation uniformity of law lower court duty jurisprudential stability retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 360 bis c.p.c.
e 2112 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 1207 c.c
art. 2112 c.c
art. 118 disp. att. c.p
22436 del 2022; alle quali integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 360 bis c.p
e 2112 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 2990 del 2018
la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto di dissentire da Cass. SS.UU. n. 2990 del 2018 e da Corte cost.
Corte cost. n. 29 del 2019
Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011
Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014
Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019
Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf.
Cass. n. 2663 del 2022
Cass. n. 2663 del 2022), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire -ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive – delle condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8791/2021 R.G. proposto da: AMATORI LORENZO, ANTELMI FELICE, BALDO MICHELE, BENIGNI ALESSANDRO, BERTAGNOLLI MAURO, BERTOLDI ANDREA, COLETTI MARCO, DE CARLI FRANCESCA, DE TOMMASO FABIA, DI GENNARO ANDREA, DOUROUKIS MARIOS, DUÒ ROBERTO, FADANELLI STEFANO, FIUTEM ROBERTO, GIURI ROBERTO, GOTTI MARIA ELENA, GRAGNATO CRISTIANO, ISAIA GIAMPIETRO, LEONARDI ALESSANDRO, NICOLETTI LORENZO, PAGANO TIZIANA, PANCIERA OSCAR, SPEDICATO GABRIELE, SUSANETTI NICOLETTA, ZAMORANI ELISABETTA CECILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, V IA CRESCENZIO , n. 38, presso lo studi o dell’avvocato RICCARDOBOLOGNESI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L UIGI GIUSEPPE FARAVELLI, n. 22, presso lo studio de gli avvocat i ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA e ROBERTO ROMEI , che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 59/2020 , pubblicatail 14/12/2020 , R.G.N. 37/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Trento ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda dei lavoratori in epigrafe volta ad ottenere la condanna di Telecom Italia Spa al pagamento delle somme corrispondenti alle retribuzioni maturate dal 1° aprile 2015, data di costituzione in mora della datrice di lavoro, al 31 dicembre 2016, data di formale riassunzione, in ragione del mancato adempimento all’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro a seguito dell’illegittimità del trasferimento del ramo di azienda al quale erano addetti;

2. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto di dissentire da Cass. SS.UU. n. 2990 del 2018 e da Corte cost. n. 29 del 2019, argomentando in particolare che “l’arresto delle Sezioni Unite, negando il nesso sinallagmatico tra prestazione di lavoro e retribuzione, rivoluziona completamente l’assetto normativo della responsabilità del creditore in mora, adottando, per il solo rapporto di lavoro, un correttivo che in realtà è incompatibile con la struttura dell’art. 1207 c.c.”; aggiunge che tale decisione del Supremo Collegio e quella della Corte costituzionale citata “giustificano questa rivoluzione diretta a enucleare per il rapporto di lavoro un trattamento singolare e diverso da ogni altro rapporto contrattuale con la necessità di una particolare tutela imposta dai principi costituzionali […] ma non esplicitano quali siano i contenuti di questi principi che sorreggono la decisione, limitandosi a richiamare gli artt. 3, 36 e 41 Cost.”; si contesta poi diffusamentel’orientamento delle Sezioni semplici della Cassazione che, sulla scorta di tali decisioni, ha riconosciuto, in analoghe controversie, fondate le pretese dei lavoratori;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1463 c.c., nonché degli artt.1180 c.c. e 2112 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., criticando sotto vari profili la sentenza impugnata per non aver dato seguito alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia;

2. il ricorso è fondato alla stregua di una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi; con la sentenza n. 2990 del 2018, le Sezioni unite di questa Corte, traendo spunto da Corte cost. n. 303 del 2011 e “al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva”, hanno proceduto ad una “interpretazione costituzionalmente orientata della normativa” che ha indotto “al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività”, sicché “il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore”; pertanto, per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale che individua l’effettivo titolare del rapporto di lavoro, vuoi perché si accerti un fenomeno interpositorio ma anche nell’ipotesi in cui si dichiari l’illegittimità della cessione di un contratto di lavoro in relazione ad un trasferimento di ramo d’azienda, “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”; sancita dall’organo supremo della nomofilachia la natura retributiva – e non più risarcitoria – delle somme pretese dal lavoratore successivamente alla statuizione giudiziale e all’offerta delle energie lavorative, si è altresì consolidato il conseguenziale principio secondo cui:

“In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (ab imo:

Cass. nn. 17784, 17785 e 17786 del 2019; conf. Cass. n. 21158 del 2019; tra le innumerevoli successive: Cass. n. 29092 del 2020; Cass. n. 17487 del 2020; Cass. n. 17488 del 2020; Cass. n. 17489 del 2020; Cass. n. 17491 del 2020; Cass. n. 22517 del 2021; Cass. n. 22516 del 2021; Cass. n. 22436 del 2021; Cass. n. 22435 del 2021; Cass. n. 22433 del 2021; Cass. n. 25853 del 2022; Cass. n. 22436 del 2022; alle quali integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.

SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini:

Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire -ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive – delle condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge;

3. conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte