Cassation appeal dismissed for failure to raise stabilization argument in second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal regarding the extension of fixed-term contracts. The Ministry argued that recognizing compensation was improper because workers had already been stabilized under a special hiring plan, yet the lower court failed to address this fact. The court dismissed the appeal because the workers did not raise the stabilization issue during the second instance, violating the principle that new arguments must be presented at the appropriate procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 109, L. 107/2015: When a cassation appeal raises issues not addressed in the appealed judgment, the appellant bears the burden of proving these issues were deduced in the lower court or were evident from the case file; otherwise, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
eiterazione di contratti a tempo determinato su posti in organico di diritto; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; i lavoratori sono rimasti intimati; CONSIDERATO CHE l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell’Accordo Quadro ad essa allegato, dell’art. 4 L. 124/1999, dell’art. 5, co. 4-bis e dell’art. 10, co. 4 - bis d. lgs. 368/2001, dell’art. 36 d. lgs. 165/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, co. 95- 132 della L. 107/2015 e con esso si afferma che la decisione di appello era censurabile per avere riconosciuto il diritto al risarcimento nonostante l’avvenuta immissione in ruolo dei lavoratori a seguito del Piano straordinario di assunzione predisposto dal MIUR e dunque a partire dal 1.9.2015, circostanza che non avrebbe consentito di procedere alla condanna senza avere prima valutato l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti nella rispettiva qualità di docente e addetto ATA; il motivo va disatteso; la sentenza di appello non ha fatto alcun riferimento all’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti o ad una certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del 2015 ed i parametri fissati da Cass. 7 novembre 2016, n. 22552; vale dunque il principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, (…) di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694;
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) o eventualmente di spiegare come e perché i fatti (stabilizzazione o sua alta probabilità nello specifico delle situazioni dei lavoratori coinvolti in causa) fosserogià desumibili ex actis; di ciò manca esatta indicazione e, d’altra parte, la L. 107/2015, da cui discenderebbero gli effetti satisfattivi rivendicati, è in sé anteriore al momento di chiusura del giudizio di secondo grado e dunque il fatto stabilizzante doveva essere fatto valere in sede di appello: non risultando che sia stato fatto valere, esso non può sorreggere l’impugnativa di legittimità; nulla sulle spese in quanto i lavoratori sono rimasti intimati;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così dec