Cassation court dismisses Telecom Italia's appeal against workers' wage claim following illegal branch transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that ordered the company to pay workers' wages accrued after an illegal branch transfer. The workers argued that the employer failed to restore their employment relationship, while the company contested the liability for these specific arrears. The court upheld the lower decision by citing established jurisprudence that prioritizes the stability of legal interpretation over the strict correlation between work performance and wage payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1180 c.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 27, 29 D.Lgs. 276/2003; Art. 360 c.p.c. n. 3: The Court of Cassation rejects appeals challenging wage claims based on illegal branch transfers, affirming that established case law regarding the non-synallagmatic nature of the employment relationship creates a binding precedent that the employer cannot evade.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32271/2021 R.G. proposto da: TELECOM ITALIA S. P .A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, n. 22, presso lo studio degli avvocat i ARTURO MARESCA , ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO e FRANCO RAIMONDO BOCCIA,che l a rappresentanoe difendono; -ricorrente - contro ACINAPURA ELENA, ADAMO CARLO, BITETTO MATTIA, CARONE FELICETTA, CIAMPOLILLO MARINA, CARONE ANGELA, CAFARO VITTORIO, AYROLDI MONICA, D'AGOSTINO NORBERTO, COLELLA RAFFAELLA, DE NICOLÒ ANNAMARIA, D'URSO ALBERTO, CICINELLI GIANFRANCO, DI LEVA MAURIZIO, CICCARELLI MIRIAM, FAGGIANO MAURIZIO, CARRIERI MARIA GRAZIA, DI PIETRO CARMINE, COLAPINTO NICOLA, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA CRESCENZIO, n. 38, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1534/2021 , pubblicatail 13/12/2021 , R.G.N. 1069/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe volta ad ottenere la condanna di Telecom Italia Spa al pagamento delle somme corrispondenti alle retribuzioni maturate dal 9 giugno 2016, data di costituzione in mora della datrice di lavoro, al 31 dicembre 2016, in ragione del mancato adempimento all’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro a seguito dell’illegittimità del trasferimento del ramo di azienda a cui erano addetti; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati, che hanno anche comunicato memoria;
CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1180 c.c. e 2909 c.c. e degli artt. 27 e 29 del d. lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; in relazione alla medesima disposizione processuale, con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 2041 c.c.; con entrambi si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver ritenuto fondate le pretese dei lavoratori;
2. i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per reciproca connessione, sono infondati alla stregua di una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi; con la sentenza n. 2990 del 2018, le Sezioni unite di questa Corte, traendo spunto da Corte cost. n. 303 del 2011 e “al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva”, hanno proceduto ad una “interpretazione costituzionalmente orientata della normativa” che ha indotto “al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività”, sicché “il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore”; pertanto, per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale che individua l’effettivo titolare del rapporto di lavoro, vuoiperché si accerti un fenomeno interpositorio ma anche nell’ipotesi in cui si dichiari l’illegittimità della cessione di un contratto di lavoro in relazione ad un trasferimento di ramo d’azienda, “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”; sancita dall’organo supremo della nomofilachia la natura retributiva – e non più risarcitoria – delle somme prete se dal lavoratore successivamente alla statuizione giudiziale e all’offerta delle energie lavorative, si è altresì consolidato il conseguenziale principio secondo cui:
“In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (ab imo:
Cass. nn. 17784, 17785 e 17786 del 2019; conf. Cass. n. 21158 del 2019; tra le innumerevoli successive: Cass. n. 29092 del 2020; Cass. n. 17487 del 2020; Cass. n. 17488 del 2020; Cass. n. 17489 del 2020; Cass. n. 17491 del 2020; Cass. n. 22517 del 2021; Cass. n. 22516 del 2021; Cass. n. 22436 del 2021; Cass. n. 22435 del 2021; Cass. n. 22433 del 2021; Cass. n. 25853 del 2022; Cass. n. 22436 del 2022; alle quali integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.
SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini:
Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire -ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive – delle condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge; 3.conclusivamente, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono mosse e il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, pe