Italian court dismisses medical director's appeal claiming no overtime pay due to result-based salary coverage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected Renato Gigli's appeal against a lower court ruling that denied him overtime compensation. Gigli argued the medical director's request was for result-based pay rather than just a salary increase, but the court found his claim legally unfounded. The decision established that in privatized public healthcare, working beyond standard hours does not automatically generate additional pay rights beyond the existing result-based salary structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2108 c.c.; Art. 36 Cost.; In matters of medical direction in privatized public work, performing overtime does not create additional remuneration rights beyond those provided for result-based pay or specific additional activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 2039-2017 proposto da: GIGLI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO CHILOSI, PAOLO DE MARCO, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato ANDREA MANFRONI; - ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, in persona 695 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso la Sede Legale dell'Azienda, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO GAMBARDELLA, GIUSEPPE FRATTO, EGIDIO MAMMONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3698/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2016 R.G.N. 4328/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 12 luglio 2016, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da Renato Gigli e altri nei confronti dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle somme rivendicate a titolo di prestazioni rese dagli istanti tutti dirigenti medici autorizzati in via preventiva dal dirigente di U.O. oltre le 38 ore settimanali "indispensabili per garantire l'assistenza agli utenti ed il funzionamento dei servizi"; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata accogliendo una interpretazione dell'art. 65 del CCNI_ per la dirigenza medica del 1996 per cui la corresponsione di una retribuzione di risultato è compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato ed esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario e ciò anche relativamente al personale dirigente di struttura in posizione non apicale; che per la cassazione di tale decisione ricorre il solo dott.
Gigli, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delll'art. 2108 c.c. in relazione all'art. 36, comma 1. Cost., dell'art. 15, d.lgs. n. 502/1992, del d.P.R. n. 384/1990, dell'art. 24 d.lgs. n. 165/2001, degli artt.1362, 1366, 1367 e 1375 c.c., dell'art. 65 del CCNL di comparto, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1218 c.c., imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda per aver la Corte ritenuto essere la domanda mirata al solo pagamento delle maggiorazione retributiva ex art. 2108 c.c. per aver reso prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro e non alla corresponsione, cui l'Azienda datrice non aveva dato seguito, della retribuzione di risultato destinata a compensare l'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, così sottraendosi alla verifica dell'inadempimento da parte dell'Azienda medesima dell'obbligo di provvedere tramite il pagamento della retribuzione di risultato al compenso per il lavoro prestato oltre la 38° ora ed al riconoscimento in favore del ricorrente del risarcimento del danno conseguente; che il motivo si rivela infondato atteso che, mentre è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver formulato un petitum implicante il conseguimento di un bene della vita dato dalla retribuzione e relativa maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, è evidente che nell'apprezzamento della causa petendi il giudice non può spingersi fino al punto di ammettere che la pronunzia investa un distinto bene della vita quale nella specie sarebbe la retribuzione di risultato per quanto compensativa dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, di modo che deve ritenersi la Corte territoriale essersi correttamente attenuta alla domanda formulata nell'atto introduttivo ed aver su questa pronunziato conformemente all'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 16711/2020 ma già Cass. n. 8958/2012) secondo cui "in tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)"; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso