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Ordinanza — n. 6553/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address specific factual issues and violation of preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6553/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Aristide Torrelli against his dismissal from TIM S.p.A. inadmissible. The court found that the appellant failed to properly address specific factual issues regarding the contract audit process and violated preclusion rules by attempting to revise facts already confirmed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 348, ter ultimo comma cod. proc. civ.; Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks to revise factual findings already established by the lower courts or fails to comply with the principle of specificity regarding new factual allegations.

Parole chiave

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inadmissible appeal preclusion rules factual findings double conformity specificity principle dismissal dismissal litigation costs licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348, ter ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delg ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
Art. 13 d. P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 2119 cod. civ
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., dell'art.
art. 48 c.c
censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile alla concreta fattispecie l'art. 48 c.c.n.l.
art. 47 c.c
in tema di licenziamento senza preavviso, fattispecie implicante il dolo del lavoratore, anziché l'art. 47 c.c.n.l.
art. 3 Cost
con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20694/2018
Cass. 15430/2018
Cass. 23675/2013
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019
115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 965/2020 R.G. proposto da: TORRELLI ARISTIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell'avvocato MARIOLINA BERNARDINI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BERNARDINI -ricorrente- contro TIM SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3729/2019 pubblicata il 21.10.2019, R.G. n. 2559/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA.

Rilevato che 1. la Corte d'appello di Roma, quale giudice del reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado di accertamento della legittimità del licenziamento intimato ad Aristide Torrelli da TIM s.p.a.; la Corte distrettuale ha infatti ritenuto confermata dalle emergenze in atti, in relazione all'appalto da TIM s.p.a. conferito alla società GBC per la fornitura e manutenzione di impianti di solar cooling, la responsabilità del Torrelli, dipendente inserito nella struttura centrale che doveva verificare il collaudo delle strumentazioni operato materialmente in loco dalla struttura territoriale, per avere questi ordinato in corso d'opera ed a prescindere da qualsivoglia collaudo da parte di TIM s.p.a. l'emissione di EM, documenti propedeutici ai pagamenti, poi in concreto effettuati in favore della società GBC; ciò nella piena consapevolezza del dipendente circa la mancata realizzazione del progetto e della necessaria verifica in merito alla funzionalità delle apparecchiature; secondo il giudice del reclamo, stante il rilievo economico degli impianti forniti malfunzionanti e della perdita degli incentivi, la fattispecie in esame era riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 48, lett.

b) n. 3 del contratto collettivo applicabile, che sanziona con il licenziamento senza preavviso la condotta del lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Aristide Torrelli sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omessa valutazione di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e travisamento della prova, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare, nel ricostruire il nesso di causalità tra la condotta del Torrelli ed il danno sofferto dalla società datrice di lavoro, il tenore di alcune mails provenienti da altro dipendente di Tim s.p.a., mails che asseriva rivelatrici del fatto che l'ordine di pagamento non era partito dal Torrelli e che , comunque, i pagamento parziali su acconto costituivano pratica usuale seguita da TIM s.p.a.;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., dell'art. 102 d. Igs. n. 50/2016, dell'art. 7 DM 37/2008 e dell'art. 18 comma 4, I. n. 300/1970, sostenendo, in sintesi, che alla stregua della richiamata disciplina, il collaudo cui si riferiva il contratto con la società GBC costituiva mero collaudo funzionale, distinto dal collaudo tecnico amministrativo, e che l'emissione del documento relativo al collaudo tecnico amministrativo era alternativa al rilascio da parte del Direttore dei lavori del CRI- certificato di regolare esecuzione; nega quindi che il collaudo previsto nel contratto di appalto fosse di competenza della struttura nella quale era inserito il Torrelli ffe che TIM s.p.a. aveva richiesto al Direttore dei lavori l'emissione del certificato di regolare esecuzione, alternativo al collaudo tecnico amministrativo;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 cod. civ., degli artt. 18, 47 e 48 c.c.n.l. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile alla concreta fattispecie l'art. 48 c.c.n.l. in tema di licenziamento senza preavviso, fattispecie implicante il dolo del lavoratore, anziché l'art. 47 c.c.n.l. in tema di condotte punite con sanzione conservativa;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 15 I. n. 300/1970 censurando la sentenza impugnata sul rilievo che altri lavoratori coinvolti nella vicenda erano stati purrti con sanzione conservativa, in violazione del principio di parità di trattamento;

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile per essere la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 4' od. proc. civ. b" - • preclusa, ai sensi dell'art. 48 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente indicato e dimostrato che e le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, sono tra loro diverse (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 5528/2014), circostanza, anzi, esclusa dalla dichiarata adesione del giudice del reclamo alla ricostruzione fattuale di prime cure;

6. il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile in quanto la questione, implicante accertamento di fatto, relativa alla tipologia di collaudo prevista nel contratto di appalto ed alla sua differenziazione, anche ai fini della individuazione della struttura competente alla emissione della documentazione propedeutica al pagamento, dal collaudo tecnico amministrativo non è stata esplicitamente affrontata dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere del ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, quello di allegare l'avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura di errore sussuntivo concretamente articolata dall'odierno ricorrente muove da un presupposto fattuale - la natura colposa della condotta del Torrelli - che risulta positivamente escluso dall'accertamento fattuale, non più rivedibile alla stregua di quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso - avendo il giudice del reclamo, in dichiarata adesione alle conclusioni attinte sul punto dalla sentenza di primo grado della quale è trascritto il percorso motivazionale, affermato che l'ordine di anticipi in corso d'opera era stato posto in essere dal Torrelli nella piena consapevolezza della mancata realizzazione del progetto e della necessaria verifica in merito alla funzionalità delle apparecchiature da parte di Tim s.p.a. (sentenza pag. 5 e sg.);8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile; la censura articolata, infatti, a fronte dell'affermazione del giudice di merito in ordine alla posizione differenziata del Torrelli rispetto a quella di altri dipendenti, prospetta in sostanza una revisione di tale accertamento fattuale, in violazione della preclusione scaturente dalla esistenza di «doppia conforme» ai sensi dell'art. 348, ter ultimo comma cod. proc. civ. ( v. punto 5) ;

9. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4,500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delg ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev