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Ordinanza — n. 6509/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court mandates lawyer's mandatory separate management insurance enrollment when category fund contribution is not due.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6509/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Genoa Court of Appeal's decision which had exempted a lawyer from mandatory separate management insurance enrollment due to low income. The Court held that the statutory framework requires such enrollment for professionals not covered by their category fund, establishing a complementary rather than alternative relationship between the two systems. Consequently, the lower court's ruling was overturned to ensure universal social protection coverage for the legal profession.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26 l. n. 335/95; Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11: When a professional is not required to pay contributions to their category fund, they must be enrolled in the separate management to ensure universal coverage, as the two systems are complementary.

Parole chiave

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mandatory social insurance enrollment lawyer professional category fund separate management insurance universal coverage principle complementary social systems contributory threshold exemption Cassation annulment ruling computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31 l. n. 335/95
Art. 18, co. 1 e 2 d.l. n. 98/11 conv. con mod. con l. n. 111/11
Art. 53 d.P.R. n. 917/86
Art. 10, 11 e 22 l. n. 576/90
Art. 21, co. 10 l. n. 247/12

Giurisprudenza citata

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Cass. 30344/2017
Cass. 32166/18
Cass. 5826/21
Cass. 32167/18
Cass. 32608/18
Cass. 32508/18
Cass. 519/19
Cons. n. 104/22
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Testo completo

ALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; ricorrente contro ARDAGNA GIUSEPPINA; intimata Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN 2280/18 Cron. Rep. Ud.26.1.23 PU avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan.363/17, depositata il 10.7.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. Ardagna Giuseppina alla gestione separata da parte dell’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito, per contributi previdenziali e sanzioni, relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010, La Corte ha rilevato che il reddito percepito nell’anno 2010 era inferiore a quello necessario all’iscrizione alla Cassa forense e che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non sussistesse per l’avvocato iscritto all’albo. Contro la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Ardagna Giuseppinaè rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, commi 26-31 l. n.335/95, 18, co.1 e 2 d. l. n.98/11 conv. con mod. con l. n.111/11, 53 d.P.R. n.917/86, nonché degli artt.10, 11 e 22 l. n.576/90 e dell’art.21, co.10 l. n.247/12. Da tale quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’obbligo di iscrizione di Ardagna Giuseppina alla Gestione separata. Il motivo è manifestamente fondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (Cass.30344/2017, Cass.32166/18, Cass.5826/21; v. poi Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato).

Se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa, lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95 (Cass.32508/18, Cass.519/19).In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica;

è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondonoai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. La sentenza va dunque cassata, in quanto non si è conformata a tali principi di diritto, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per gli ulteriori accertamenti dovuti e per le spese di lite del p