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Ordinanza — n. 6507/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal, ruling lawyers must join Inps separate management if not paying bar association contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6507/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Inps appeal against a lower court ruling that excluded a lawyer from mandatory separate management registration. The appellant argued the lawyer was exempt because he paid an integrative contribution to the Bar Association, while the respondent contended universal coverage requires separate management entry for unregistered professionals. The court held that the statutory obligation to join separate management applies when no other mandatory contribution is paid, rejecting the lower court's exclusion based solely on professional registration.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26 l. n. 335/95; Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11: Professionals not enrolled in category funds and not paying subjective contributions must be registered with Inps separate management to ensure universal social security coverage.

Parole chiave

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Inps separate management lawyer professional registration mandatory social security contributive obligation universal coverage principle bar association contribution social security integration contributo

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31 l. n. 335/95
Art. 18, commi 1 e 2 d.l. n. 98/11 conv. con mod. conl. n. 111/11
Art. 21, co. 8 d.lgs. n. 247/10

Giurisprudenza citata

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Cass. 30344/2017
Cass. 32166/18
Cass. 5826/21
Cass. 32167/18
Cass. 32608/18
Cass. 32508/18
Cass. 519/19
Cons. n. 104/22
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Testo completo

NALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; ricorrente contro CONDORELLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCUDERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO BELFIORE; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN Cron. Rep. Ud.26.1.23 PU controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.1887/17, depositata il 7.11.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio di Luigi Condorelli alla Gestione separata da parte dell’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2005, avendo egli svolto attività di avvocato, iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa forense. La Corte ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata non sussistesse per l’avvocato iscritto all’albo, considerato altresì che Luigi Condorelli aveva comunque versato il contributo integrativo alla Cassa. Contro la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Condorelli Luigi resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt.2, commi 26-31 l. n.335/95, 18, co mmi 1 e 2 d. l. n.98/11 conv. con mod. conl. n.111/11, nonché dell’art.21, co.8 d. lgs. n.247/10 (rectius 2012). Dal predetto quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’obbligo di iscrizione di Condorelli Luigi. Il motivo è manifestamente fondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (Cass.30344/2017, Cass.32166/18, Cass.5826/21; v. poi Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato).

Se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa, lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95 (Cass.32508/18, Cass.519/19).In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica;

è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione allaGestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondonoai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. La sentenza va dunque cassata, in quanto non si è conformata a tali principi di diritto, escludendo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sul presupposto della sola iscrizione all’albo professionale.

Alla cassazione segue il rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per gli ulteriori accertamenti necessari, compreso il superamento o meno nell’anno 2005, del reddito richiesto ai fini della obbligatoria iscrizione alla Cassa forense, e per le spese del presente giudizio d