Court rejects asbestos victim status claim for ship workers due to lack of extraordinary risk beyond normal duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal challenging the lower court's refusal to recognize benefits for asbestos exposure among ship workers. The appellant argued that their service constituted a 'mission' under specific laws, while the Ministry of Defense maintained that the risk was inherent to ordinary maritime work. The court ruled that victim status requires extraordinary environmental or operational risks exceeding normal job hazards, rejecting the claim that mere insalubrity suffices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 562 e seguenti l. 266/05; The attribution of victim-of-duty protection requires proof of extraordinary risks surpassing normal occupational hazards, excluding generic insalubrity from ordinary duties.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25044/2018R.G. proposto da: CURRO’ GIACOMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato GIUSEPPE BIONDO; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p ro t empore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 350 /201 8 della CORTE D'APPELLO di MESSINAdepositata il06/06/2018 R.G.
N. 370 /201 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. La Corte d'Appello di Messina con sentenza del 6.6.18 ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere per esposizione ad amianto in relazione a lavoro svolto su navi, ritenendo che non fosse ravvisabile una “missione” ai fini della disciplina previdenziale in applicazione, ed aveva inoltre compensato le spese di lite. Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per tre motivi di ricorso, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il ministero convenuto.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 1 comma 562 e seguenti l. 266/05, per avere la corte territoriale trascurato che vi era una “missione”. Con il secondo motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, in riferimento alla mancata valutazione del nesso causale tra lavorazione e pregiudizio sofferto. Il terzo motivo riguarda il regolamento delle spese di lite. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha di recente affermato (Sez. L, Sentenza n. 29819 del 12/10/2022) che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
Nella specie, la corte territoriale ha correttamente fatto applicazione del criterio differenziale sopra esposto ed, con valutazione in fatto qui insindacabile, ha escluso la ricorrenza di situazione particolare rilevanti per i benefici in questione. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti. Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia precedenti l’intervento nomofilattico su richiamato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; spese compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar