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Ordinanza — n. 6417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of claims during conciliation proceedings under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the labor dispute between Silvio Lorenzoni and Trenitalia s.p.a. extinguished following a conciliation agreement reached in 2021. Both parties mutually withdrew their respective appeals, with the plaintiff explicitly renouncing the cassation request and the defendant accepting this withdrawal while also abandoning its incidental appeal. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without addressing the merits of the termination or compensation claims.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When parties in pending litigation mutually withdraw their claims and the opposing party accepts such withdrawal, the proceedings are extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure, relieving the court from adjudicating the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of claims conciliation agreement extinguishment of proceedings Article 391 c.p.c. labor dispute termination accepted renunciation cessation of litigation rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. atteso che in sede di conciliazione le parti hanno entrambe rinunciato al proprio ricorso e tali rinunce sono state espressamente accettate dalla controparte.
art. 391 c.p
Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17803/2020 R.G. proposto da: LORENZONI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ ASSOCIATI,rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO LAMMAe GIULIO GUARNIERI -ricorrente- contro TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoCAMILLO PAROLETTI -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 89/2020 pubblicata il25/02/2020, R.G. n. 208/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Genova, in sede di riassunzione del processo a seguito della cassazione della sentenza della stessa Corte di appello, ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti intimati da Trenitalia s.p.a. a Silvio Lorenzoni e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro a far data dal secondo licenziamento del 5.9.2014 ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate compensando per metà le spese dell’intero processo che per la residua frazione ha liquidato.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Silvio Lorenzoni affidato a quattro motivi. Trenitalia s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha notificato contestuale ricorso incidentale fondato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ed hanno concluso chiedendo, Trenitalia perché si dichiari cessata la materia del contendere ed il Lorenzoni ha domandato l’estinzione del giudizio avendovi rinunciato. CONSIDERATO CHE 3. Il processo deve essere dichiarato estinto. 3.1. Nelle more della definizione del giudizio le parti, in data 3.11.2021, hanno conciliato la controversia davanti al Tribunale di Genova definendo ogni questione tra loro pendente eil relativo verbale è stato depositato in giudizio dalle parti chehanno chiesto l’una che si dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e l’altra la sua estinzioneavendo rinunciato al giudizio proposto in via principale . 3.2.

Nel verbale di conciliazione depositato, infatti, Silvio Lorenzoni ricorrente principale davanti a questa Corte ha dichiarato espressamente di voler rinunciare al suo ricorso per cassazione e la società Trenitalia ha accettatola rinuncia ed a sua volta ha rinunciato al ricorso proposto in via incidentale. Talerinuncia è stata accettata da Silvio Lorenzoni. 3.3. Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. atteso che in sede di conciliazione le parti hanno entrambe rinunciato al proprio ricorso e tali rinunce sono state espressamente accettate dalla controparte. 3.4.

La declaratoria di estinzione per effetto della rinuncia accettata esime il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il proces