Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6195/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding automatic public sector job transfer, ruling selection procedures required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6195/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by former employees of a privatized company against the Italian Agency for Foreign Promotion. The applicants argued that legislation mandated an automatic transfer of their employment to the public agency upon the company's liquidation. However, the court held that such a transfer does not automatically apply unless specific selection procedures are completed, which were indeed conducted in this case. Consequently, the court affirmed the lower court's decision that no automatic transfer occurred and dismissed the claim for damages.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2112 cod. civ.; D.Lgs. n. 165/2001, art. 31: The transfer of competencies from a private company to a public agency does not constitute a transfer of business requiring automatic employment continuity if selection procedures are subsequently implemented.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment transfer automatic succession selection procedures transfer of business public administration labor continuity damages claim trasferimento d'impresa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2112 cod. civ.
il giudice d’appello ha escluso che potessero trovare applicazione nella fattispecie l’art. 2112 cod. civ. e l’art.
Art. 31 D.Lgs. n. 165/2001
e dall’art. 31 del d.lgs.
Art. 97 Cost.
D.L. n. 95/2012, art. 12, comma 18 bis
il ricorso denuncia, con un unico motivo articolato in più punti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 18 bis, del d.l.
L. n. 147/2013
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2112 cod. civ
il giudice d’appello ha escluso che potessero trovare applicazione nella fattispecie l’art. 2112 cod. civ.
art. 384 comma 2 cod. proc. civ
35343/2021 che ha rigettato nel merito, ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., analoga domanda proposta nei confronti dell’ICE da personale della s.p.a.
art. 97 Cost
art. 380 bis cod. proc. civ
il ricorso e la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21843/2017proposto da: ERMIO ROSSELLA, BERNARDI MARALBA, CONTI MARIACRISTINA, LEONE MICHELE e MINUTELLI MANFREDI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 28 1 presso lo studio legale e tributario associato QUORUM, rappresentati e difesiall’avvocato ANDREA MARZIALE -ricorrenti- contro AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOdalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente - avverso la sentenza n. 1562/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, pubblicata il 24/03/2017R.G. n. 5428/2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 12/01/2023 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE Oggetto Impiego pubblico Passaggio di personale da società controllata a ente pubblico R.G.N.21843/2017 Cron. Rep. Ud.12/01/2023 - CC 1. la Corte d’Appello di Roma, adita dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane -, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Rossella Ermio e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe ed aveva accertato il diritto alla prosecuzione automatica del rapporto di lavoro, inizialmente instaurato con Buonitalia s.p.a., alle dipendenze dell’Agenzia,ed aveva condannato quest’ultima al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate con decorrenza dal 28 febbraio 2013;

2. gli originari ricorrenti, dipendenti di Buonitalia s.p.a, società interamente partecipata dal Ministero per le Politiche Agricole, erano stati licenziati in data 13 febbraio 2013 a causa della cessazione dell’attività della società, posta in liquidazione, ed avevano agito in giudizio sostenendo che il legislatore con l’art. 12, comma 18 bis, del d.l. n. 95/2012 aveva previsto il passaggio automaticodel personale della società soppressa alle dipendenze dell’Agenzia, rinviando ad un successivo decreto solo la specificazione delle modalità del trasferimento e, in particolare,l’inquadramento, da effettuare, previo espletamento di procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di tabelle di corrispondenza da adottare con il richiamato decreto;

3. la Corte territoriale ha, invece, ritenuto che il passaggio non fosse automatico, bensì subordinato al previo superamento di procedure selettive, che erano state indette ed espletate all’esito dell’ulteriore intervento del legislatore il quale, con la legge n. 147/2013,aveva consentito le assunzioni in deroga ai limiti previsti per l’instaurazione di nuovi rapporti;

4. il giudice d’appello ha escluso che potessero trovare applicazione nella fattispecie l’art. 2112 cod. civ. e l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 ed ha anche ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno, perché l’Agenzia aveva operato nel pieno rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente ratione temporis;

5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l’ICE;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo articolato in più punti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 18 bis, del d.l. n. 95/2012, degli artt. 2043 e 1223 cod. civ., degli artt. 3 e 97 Cost.; sostengono, in sintesi, i ricorrenti che ha errato la Corte territoriale nell’escludere il carattere automatico del trasferimento, previsto dalla normativa speciale applicabile alla fattispecie e, comunque , assicurato dalla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ. e dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001; deducono, in via subordinata,che andava comunque accolta la domanda di risarcimento del danno in ragione del ritardo con il quale le procedure selettive erano state indette;

2. il ricorso è infondato; sulla questione che qui viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata con sentenza n. 35343/2021 che ha rigettato nel merito, ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., analoga domanda proposta nei confronti dell’ICE da personale della s.p.a. Buonitalia risultato inidoneo all’esito delle procedure selettive bandite dall’Agenzia; con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro motivo si è affermato che:

a) l’interpretazione dell’art.12, comma 18 bis, della legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del d.l. n. 95/2012 va condotta tenendo conto della natura privatistica della s.p.a. Buonitalia, atteso che la partecipazione pubblica alla società per azioni non muta la natura di soggetto di diritto privato di quest’ultima, che non viene meno solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono, in tutto o in parte, le azioni ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24591/2016 e Cass. S.U. n. 21299/2017);

b) il rapporto di lavoro che si instaura con la società a controllo pubblico non è qualificabile di pubblico impiego ed allo stesso non si applica il d.lgs. n. 165/2001,sicché ai fini interpretativi della disposizione speciale della quale si discute, non assumono alcuna incidenza i principi di carattere generale che si ricavano dall’art. 31 del richiamato decreto, disposizione, questa, applicabile solo in caso di trasferimento o conferimento di attività fra enti pubblici o dall’ente pubblico al soggetto privato, non viceversa;

c) la funzione assegnata alla procedura di verifica dell’idoneità prevista dall’art. 12, comma 18 bis, del d.l. n. 95/2012 non può che essere quella di condizionare l’instaurazione del rapporto con l’ente pubblico e questa funzione, ancor più evidente nella originaria formulazione della norma (il limite della pianta organica e delle facoltà assunzionali implicava ex se anche la necessità di valutazioni comparative finalizzate a consentire il passaggio ai più meritevoli), non è venuta meno neanche a seguito della modifica normativa, perché le modalità del passaggio (qualifica, trattamento economico, divieto di reformatio in peius garantito dalla previsione dell ’ assegno ad personam) sono per il resto predeterminate dal legislatore, che le ricollega alle tabelle di corrispondenza ed al livello retributivo già raggiunto, non già agli esiti della procedura idoneativa;

d) al decreto previsto dal terzo periodo della disposizione in commento va assegnata, quanto alle risorse umane, la funzione di atto di avvio delle procedure all’esito delle quali il trasferimento sarebbe avvenuto, funzione che ha in sé quella meramente ricognitiva del personale interessato alle procedure in questione;

e) questa interpretazione, prospettata anche dal giudice amministrativo (C.d.S. nn. 3792, 3793, 3794 del 2017), nell’escludere il carattere automatico del passaggio dalla società privata all’ente pubblico, è l’unica che consente di superare la questione di legittimità costituzionale della disciplina speciale che, invece, si potrebbe fondatamente porre se si aderisse alla tesi del passaggio automatico, atteso che la Corte Costituzionale (cfr. fra le più recenti Corte Cost. n. 5/2000) ha sempre ritenuto violato l’art. 97 Cost.dalle norme regionali che avevano previsto il generale ed automatico inquadramento del personale di enti di diritto privato (come lesocietà a partecipazione regionale) nei ruoli delle stesse Regioni o di enti pubblici, senza la previsione del previo espletamento di alcuna procedura selettiva;

f) il solo passaggio delle competenze da un ente pubblico ad altro ente, così come l’attribuzione alla Pubblica Amministrazione di attività in precedenza curate per il tramite di una società controllata, non integra di per sé trasferimento di azienda, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e della direttiva 2001/23/CE, ove faccia difetto l’identità dell’entità trasferita;

g) l’Agenzia non è subentrata nei rapporti passivi della società per azioni e, quanto alle risorse di quest’ultima, oltre al personale ritenuto idoneo all’esito della procedura selettiva, ha rilevato (o rileverà) unicamente quelle strumentali e finanziarie residuate all’esito della liquidazione, già avviata al momento della legge di soppressione e, pertanto, sul piano normativo, la complessiva operazione di riassetto dell’attività di promozione all’estero delle imprese italiane, ed in particolare di quelle operanti nel settore agroalimentare, è stata affidata a disposizioni di legge che, nel disciplinare modi e tempi dell’affidamento al nuovo soggetto delle competenze in precedenza assegnate alla società controllata, delineano un trasferimento di competenze, non di impresa;

3. il ricorso e la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non prospettano argomenti che possano indurre una rimeditazione dell’orientamento già espresso,al quale va data continuità;

4. infondato è il motivo nella parte in cui censura la pronuncia di rigetto anche della domanda risarcitoria basata sul ritardo nell’indizione delle procedure selettive, atteso che la Corte territoriale ha escluso l’inadempimento colpevole accertando, con giudizio di merito non censurabile in questa sede, che l’Agenzia aveva operato nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa applicabile ratione temporis; 4.1. si aggiunga che gli stessi ricorrenti affermano, a pag. 14 del ricorso, di avere partecipato con esito negativo alle procedure indette in pendenza del giudizio di primo grado, sicché difetterebbe comunque il necessario nesso causale fra il ritardo nell’indizione della procedura ed il danno che si assume subito;

5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità in ragione della complessità della questione giuridica e della novità della stessa al momento della proposizione del ricorso;

6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ul