Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of objective interest in splitting the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Claudio Mariani's appeal against the INPS inadmissible for failing to demonstrate an objective interest in splitting his claim. Mariani argued that his second lawsuit regarding 2000-2001 duties was compensatory and thus could be separated from a prior suit covering 1998-2000, but the court found no objective justification for this procedural division. Consequently, the court ruled that the lack of a validly alleged interest rendered the entire appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 111 Cost.; Art. 6 CEDU.; Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE.; Art. 65 d.lgs. n. 165/2001.; The right to split a claim requires an objectively assessable interest in the procedural protection of the split portion, which must be specifically alleged and proven by the creditor.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16674/2017R.G. proposto da Claudio Mariani, rappresentatoe difeso dagli Avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita 42; –ricorrente – contro INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Lanzetta, Samuela Pischedda, Sebastiano Caruso, Cherubina Ciriello e Lucia Policastro ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5344/2016, pubblicata il 23 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere Dario Cavallari. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14 giugno 2012 Claudio Mariani ha convenuto davanti al Tribunale di Roma l’INPS per sentire dichiarare il suo diritto a percepire il trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni superiori da lui svoltedal 1° aprile 2000 al 31 ottobre 2001, con condanna dell’amministrazione a corrispondere € 2.827,70 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Egli ha esposto di avere lavorato presso l’INPS dal 1° agosto 2006, con inquadramento nell’ambito dell’area B, posizione economica 2, ma di avere svolto di fatto le mansioni di un lavoratore inquadrato nell’area C/1. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5344/2016, ha accolto la domanda. L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5344/2016, ha accolto, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado. Claudio Mariani ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
L’INPS ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché l’omesso esame di un fatto prospettato dalle parti in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare inammissibile la domanda da lui proposta senza tenere conto che il credito per il quale egli aveva agito aveva natura risarcitoria ex art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e, quindi, ben poteva essere frazionato in più parti, e che la causa in esame, relativa ai crediti da lui vantati con riferimento al periodo dal 1° aprile 2000 al 31 ottobre 2001, non avrebbe potuto essere azionata in precedenza, essendo stata avanzata la relativa richiesta di tentativo di conciliazione solo il 7 gennaio 2008.
La doglianza è inammissibile. Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile il ricorso di Claudio Mariani, con il quale egli aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per avere svolto mansioni superiori dal 1° aprile 2000 al 31 ottobre 2001, in quanto egli aveva già proposto in precedenza un ricorso avente ad oggetto la stessa richiesta, ma con riguardo al periodo dal 1° luglio 1998 al 31 marzo 2000. In effetti, in tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile unabusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un’azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata(Cass., Sez. 6-L,n. 26089 del 15 ottobre 2019 ) .
Sostiene il ricorrente che, venendo in esame un credito di natura risarcitoria non si avrebbe tale abuso, siccome detto credito non avrebbe natura unitaria, maturando di mese in mese. Peraltro, a prescindere dal fatto che, come sopra evidenziato, l’eventuale carattere risarcitorio di un credito non preclude l’applicazione della giurisprudenza in tema di abusivo frazionamento, si osserva che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchérelativi ad un medesi mo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata(Cass., SU, n. 4090 del 16 febbraio 2017).
L’unitarietà o meno delle pretese della parte va valutata, quindi, in un’ottica processuale e, pertanto, qualora le domande siano idonee a rientrare nell’ambito di un unico giudicato, per essere fondate sulla stessa situazione di fatto e dimostrabili con la medesima attività istruttoria, il ricorso successivo sarà ammissibile solo se venga individuato “ un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”. Queste affermazion i della giurisprudenza di legittimità chiaramente non significa no, come potrebbe er roneamente desumersi dalla lettura della decisione di appello, che ad ogni frazionamento di una pretesa creditoria consegua automaticamente l’inammissibilità della correlata domanda giudiziaria, in quanto, come precisato dalle menzionate Sezioni Unite del 2017 , occorre sempre accertare in concreto se vi sia “un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
In particolare, detto interesse potrebbe conseguire al fatto che non vi è coincidenza temporale fra scrittura del ricorso, richiesta di conciliazione e deposito del medesimo ricorso, con la conseguenza che legittime pretese del lavoratore potrebbe non essere state oggetto della menzionata conciliazione perché maturate dopo questa, ma prima del deposito del ricorso. L’interesse alla tutela processuale frazionata può allora emergere obiettivamente dal processo, ma, in altre circostanze, è possibile che ciò non avvenga e che, pertanto, esso debba essere specificamente allegato da chi lo deduce (vale a dire il creditore che abbia esercitato in precedenza analoga pretesa) e, se del caso, sempre da lui provato.
Nel caso in esame, accertato che il credito azionato in un secondo momento avrebbe potuto essere fatto valere già con il primo ricorso per essere già maturato all’epoca il relativo diritto e considerato che la semplice dedotta natura risarcitoria del credito non integra di estremi di “un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”, l’unica giustificazione ulteriore addotta dal ricorrente a sostegnodella sua impugnazione è rappresentata dalla circostanza che la pretesa concernente il periodo dal 1° aprile 2000 al 31 ottobre 2001 era stata avanzata con richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione del 7 gennaio 2008, successiva all’instaurazione del primo giudizio, relativo alle mansioni superiori svolte dal 1° luglio 1998 al 31 marzo 2000.
Ma -va rilevato - il contenuto di detto tentativo di conciliazione era dipeso sempre dalla volontà del creditore e non risulta, non essendo neppure stato dedotto, che, al momento del primo giudizio, non fosse stato possibile avanzare istanza di conciliazione pure per le somme maturate dal 1° luglio 1998 al 31 marzo 2000. In pratica, il ricorrente non ha correttamente allegato quale fosse il suo “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”, quantomeno con riferimento all’eventualità che le pretese retributive concernenti il periodo dal 1° aprile 2000 al 31 ottobre 2001 fossero maturate dopo la presentazione della richiesta di conciliazione che aveva preceduto il primo giudizio avente ad oggetto i crediti maturati dal 1° luglio 1998 al 31 marzo 2000.
Ne deriva che il frazionamento operato dal ricorrente non risulta sorretto da un “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.La mancata allegazione di un interesse idoneo a giustificare in maniera obiettiva la proposizione del ricorso in esame rende inammissibile, quindi, il motivo di impugnazione. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di leggese dovuti; -ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont