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Ordinanza — n. 5999/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding public employment jurisdiction, ruling ordinary courts have authority after competition results are approved.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5999/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Presidency of the Council of Ministers against a lower court ruling that confirmed Patrizia De Rossi's right to public employment. The lower court established that once competition results were approved, jurisdiction shifted to ordinary judges for subsequent hiring phases, excluding the administrative block on new appointments. The Supreme Court affirmed this principle, holding that the administrative body's role ends upon the final approval of the ranking list, thereby precluding any further administrative review of the hiring decision.

Regesto Legislator

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Art. 329, second comma, cod. proc. civ.; Art. 63, d.lgs. n. 165/2001: Once the final ranking list in a public competition is approved, jurisdiction over subsequent hiring phases and the confirmation of rights to employment belongs exclusively to the ordinary judiciary, excluding the administrative body from further review.

Parole chiave

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public employment jurisdiction ordinary court competence administrative block competition results approval judicial preclusion public service hiring administrative vs judicial diritto all'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 329, second comma, cod. proc. civ.
(riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329, secondo comma, cod.
Art. 1 comma 1280 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006)
7931; Cass. 11 febbraio 2011, n.
Art. 7 comma 19 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010
11827; Cass. 7 settembre 2017, n.
Art. 9 comma 9 d.l. n. 78/2010
con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9,commi 8 e 9 , del d.l.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63
e dell’art. 63 comma 4 d.lgs.
art. 35 comma 4 d.lgs. n. 165/2001
con il primo motivo sideduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma 4 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.
art. 37 cod. proc. civ
con il quinto, ed ultimo, motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 37 cod. proc. civ.
art. 63 comma 4 d.lgs. n. 163/2011
e dell’art. 63 comma 4 d.lgs.
art. 346 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 25246/2008
Cass. S.U. n. 2067/2011
25246/2008 e negli stessi termini Cass. S.U. n. 2067/2011); detti principi sono stati ribaditi da Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 13799 del 2012
Cass., Sez. L, n. 2605/2018
Cass., Sez. L, n. 28271/2022
Cass. Sez. U, n. 4648 del 26/02/2010
Cass. Sez. U, n. 10459 del 23/04/2008
Cass. sez. un., n. 20126 del 2005
Sez. L, n. 24361/2022
Sez. L, n. 2605/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18484/2017proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., domiciliata ope legis in ROMA, via DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa ex lege -ricorrente- contro DE ROSSI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, viaGIULIO CESARE n. 51/A , presso lo studio legale GALLONE URSO, rappresentata e difesa dagli avv.ti GALLONE FERNANDO, MUSOLINO CARMELA e URSO IOLE -controricorrente - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.18484/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - CC avverso la sentenza n. 5154/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, pubblicata il 25/01/2017 R.G. n. 6683/2012; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. con sentenza in data 25 gennaio 2017 la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazionedi Patrizia De Rossi avverso la sentenza n. 3055/2012 del locale Tribunale, dichiarava il suo buon diritto, quale vincitrice del concorso bandito l’11.10.2004 da IMONT (Istituto Nazionale della Montagna), ente pubblico poi soppresso e confluito in EIM( En te Italiano della Montagna ) , a sua volta soppresso e confluito nella Presidenza del Consiglio dei ministri, all’assunzione presso quest’ultima, con inquadramento nella posizione di ricercatore di terzo livello professionale, con decorrenza giuridica ed eco nomica dal cento ventunesimo giorno dalla data di approvazione della graduatoria (i.e., 14.3.2005); per l’effetto, condannava la Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perse fino al dì dell’assunzione, detratto l’aliunde perceptum, oltre interessi e rifusione delle spese di lite;

2. la Corte territoriale, ferma la giurisdizione del giudice ordinario una volta approvata la graduatoria con l’individuazione dei vincitori, precisava che, nel caso di specie, a IMONT era succeduto EIM, ex art. 1 comma 1280 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), e infine la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 7 comma 19 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, disposizione (quest’ultima) che espressamente considerava i ricercatori come soggetti collocabili presso gli istituti di ricerca, tra i quali andava (invero) ricompresa la De Rossi che già vantava, quale vincitrice di concorso, un pregresso diritto all’assunzione; ebbene, l’appartenenza della De Rossi al profilo professionale di ricercatore escludeva, ad avviso della Corte capitolina, l’operatività del «blocco delle assunzioni», in quanto l’art. 9 comma 9 d.l. n. 78/2010, cit., consentiva, seppur a determinate condizioni, agli enti di ricerca di procedere alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; in ogni caso, il diritto soggettivo all’assunzione della ricorrente si era perfezionato anteriormente al « blocco» e la mancata assunzione costituiva inadempimento di obbligazione precedentemente assunta dall’amministrazione;

3. la Corte distrettuale riteneva, pertanto, che andasse affermato il diritto all’assunzione della De Rossi, con decorrenza economica e giuridica, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella graduatoria, dal cento ventunesimo giorno dal dì della sua approvazione, nonché il diritto al risarcimento del danno, mancando la prova che l’inadempimento dipendesse da causa non imputabile, determinato (come s’è detto) in misura pari alle retribuzioni dovute fino all’effettiva assunzione;

4. avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei ministri propone ricorso affidato a cinque motivi; Patrizia De Rossi resiste, con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo sideduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma 4 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 commi 520, 523 e 643 della legge n. 296/2006 per avere la C orte di merito tenuto in non cale la circostanza che mancava, nella specie, l’autorizzazione al reclutamento e all’utilizzo dell’apposito fondo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri; 1.1 il motivo è inammissibile; l’art. 35 comma 4, nel testo ratione temporis vigente, prevede: «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni». La ricorrente non indica dove ha dedotto, nella fase di appello, l’esistenza di un vizio nella procedura per la mancanza dell’autorizzazione preventiva del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: eccezione, questa, di cui (si noti) non si fa cenno nella sentenza impugnata, che dà atto del solo fatto che l’amministrazione, costituendosi tardivamente, aveva allegato il factum principis, ossia il successivo (rispetto all’approvazione della graduatoria) inadempimento derivante da causa non imputabile; in tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n.20694;

Cass. 24/01/2019, n. 2038);

2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 19 d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, per avere la Corte distrettuale erroneamente interpretato tale disposizione, la quale, dove prevede il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri «delle risorse strumentali e del personale in servizio» presso l’ente soppresso, non sarebbe applicabile ai meri vincitori di concorso come la De Rossi; 2.1 il motivo, che travisa il passaggio argomentativo della sentenza impugnata, è da disattendere; il giudice d’appello non ha inteso affermare che la locuzione «personale in servizio» comprendesse la De Rossi, ma solo che costei, se titolare di un diritto all’assunzione presso l’ente soppresso, poteva legittimamente farlo valere nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, subentrata nelle more in universum ius, ancorché non fosse essa un ente di ricerca, stante, appunto, la possibilità, espressamente prevista dalla norma in esame, di ricollocazione «presso gli enti e le istituzioni di ricerca»;

3. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9,commi 8 e 9 , del d.l. n. 78/2010, cit., per non avere la Corte di merito «sindacato se si erano verificate nella specie le condizioni prescritte dall’indicato comma 9 per poter procedere alle assunzioni presso gli enti di ricerca, con deroga al relativo blocco»; 3.1 il motivo è inammissibile;v’è nella sentenza impugnata una duplice ratio decidendi: da un lato, si afferma che, appartenendo la De Rossi al profilo professionale di ricercatore, non sarebbe operativo nei suoi confronti il «blocco delle assunzioni», in quanto l’art. 9 comma 9 d.l. n. 78/2010, cit., «consente, a determinate condizioni, agli enti di ricerca di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato»; dall’altro, si aggiunge (inequivoco l’incipit «in ogni caso») che, comunque, « il diritto soggettivo all’assunzione dell’appellante si era perfezionato anteriormente al blocco, e la mancata assunzione costituisce inadempimento di obbligazione precedentemente assunta dall’amministrazione»; com’è agevole constatare, le critiche della Presidenza del Consiglio dei ministri si concentrano sulla prima affermazione, trascurando del tutto la seconda; orbene, è jus receptum che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, con la formulazione di specifiche doglianze avverso le diverse rationes decidendi che sostengono la sentenza impugnata (tra le tante:

Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 2108 del 2012); a ciò consegue che in caso di omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi , tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione nel suo complesso si verifica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione o del singolo motivo, perché per effetto della suindicata omissione le statuizioni non impugnate divengono definitive e non potrebbe in nessun caso più prodursi il relativo annullamento (vedi, per tutte:

Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass.7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n.11706; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2961);

4. con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218-1256 cod. civ. per avere erroneamente la Corte distrettuale riconosciuto il risarcimento del danno sull’assunto che un diritto fossesorto, mentre qui esisteva, sottolinea la ricorrente, una mera aspettativa e, comunque, l’inadempimento era dipeso da factum principis, nella specie integrato da esigenze di contenimento della spesa pubblica imposte dalla disciplina legislativa; 4.1 il motivo è da disattendere: l’approvazione della graduatoria del concorso fa sorgere il diritto all’assunzione in capo a chi in essa sia utilmente collocato (Cass., Sez. L, n. 24361/2022) e il riferimento al factum principis non si appalesa conferente per le ragioni già espresse al punto che precede, essendosi il diritto in questione perfezionato, come precisato dalla Corte di merito, in epoca antecedente a l «blocco delle assunzioni»;

5. con il quinto, ed ultimo, motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 37 cod. proc. civ. e dell’art. 63 comma 4 d.lgs. n. 163/2011 perché sussisterebbe nella specie il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto la procedura concorsuale non poteva dirsi conclusa in difetto di autorizzazione alla relativa spesa e degli ulteriori requisiti di legge;5.1 il motivonon è fondato; è risalente nel tempo l’orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo cui «la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente a impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza» (Cass.

S.U. n. 25246/2008 e negli stessi termini Cass. S.U. n. 2067/2011); detti principi sono stati ribaditi da Cass., S.U., n. 13799 del 2012, secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione; t ali principi trovano applicazione nel caso di specie, atteso che il Tribunale decidendo nel merito ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, ragione per la quale la questione di giurisdizione avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale e non di mera eccezione in sede di comparsa di costituzione, per non dare luogo, come è avvenuto, a giudicato interno ( Cass. , Sez.

L, n. 2605/2018; Cass. , Sez. L, n. 28271/2022); 5.2 peraltro, la critica non si confronta con l’orientamento di questa Corte; è stato più volte affermato (tra le tante , Cass. Sez. U,Sentenza n. 4648 del 26/02/2010; n. 10459 del 23/04/2008) che, in regime di impiego pubblico privatizzato, le relative controversie seguono, quanto al riparto di giurisdizione, le regole previste dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, essendo, quindi, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte quelle inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, giacché la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano la fase successiva a detta approvazione; la procedura concorsuale, infatti, termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione, in senso lato, dell'atto amministrativo presupposto (cfr.Cass. sez. un., n.20126 del 2005); se è dunque vero, in via generale, che l'approvazione della graduatoria segna il limite temporale oltre il quale sussiste la giurisdizione dell’AGO, nella fattispecie in esame, in cui la graduatoria è stata approvata, non v’è luogo a dubitare di tale giurisdizione;

6. alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato; le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo il principio della soccombenza. L’istanza di distrazione merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al