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Ordinanza — n. 5917/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on statute of limitations for public sector overpayment, ruling prescription starts at payment if debt was never due.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5917/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Education's appeal regarding a claim for the return of overpaid emoluments. The Ministry argued the ten-year limitation period should start only when the public authority discovered the debt, but the lower courts had already ruled it began at the moment of payment. The court rejected this distinction, holding that since the underlying employment obligation never existed, the payment constituted an immediate unjust enrichment, making the limitation period expire from the date of payment.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2935 c.c.: In cases of unjust enrichment where the underlying obligation was never due from the outset, the limitation period begins to run from the date of the payment, not from the date of discovery of the error.

Parole chiave

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statute of limitations unjust enrichment public sector employment overpayment recovery limitation period start cause solvendi administrative overpayment restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE il MIUR con l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione degli artt.
Art. 2946 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
2101, sul presupposto dell’assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine); al rigetto del motivo non segue pronuncia sulle spese in quanto la lavoratrice è rimasta intimata; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628
Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653
Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass.
Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603
Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004
si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v.
Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 3240/2017 R.G. proposto da MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - DI CUONZO ROSA GRAZIA; -intimata - avverso la sentenza n. 3347/2016 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 21.07.2016, N.R.G. 2809/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.11.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellé;

RILEVATO CHE Rosa Grazia Di Cuonzo, docente della scuola pubblica, ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito MIUR) contestando l’atto con cui era stato preteso nei suoi confronti il recupero della somma di euro 2.145,34 per emolumenti di cui il datore assumeva l’indebita corresponsione; il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda, per intervenuta prescrizione, quanto al periodo dal 1.4.1995 - 7.1.2003 e la Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dal MIUR, sostenendo che il diritto del solvens alla restituzione sorgeva nel momento in cui vi era stata l’erogazione della prestazione indebita; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; la Di Cuonzo è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE il MIUR con l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., con riferimento al dies a quo del termine prescrizionale decennale, sostenendo che esso non poteva essere fissato al momento dell’erogazione della prestazione di cui si assume la natura indebita, ma in quello dell’effettiva conoscenza dal parte della P.A. del credito erariale, ossia da quando si era provveduto alla ricostruzion e della carriera o, in subordine , dal successivo momento in cui era stata inviata la prima richiesta di restituzione alla controparte; il motivo è infondato; questa S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui « in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi (…) di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagame nto, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo» (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628;

Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603); nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto mai venuto meno e soggetto, sotto il profilo delle obbligazioni retributive, ad un regime di diritto di privato, sicché la causa solvendi dipende dall’esistenza or i ginaria o meno dell’obbligo di pagamento, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico; in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il MIUR assume l’indebito pagamento in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovverosia di verifica rispetto all’assetto giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi, da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal MIUR, non esisteva ab origine, ma ne consegue, secondo i principi generali sopra richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l’indebito, ovverosia il pagamentodi un obbligo già a quel tempo inesistente ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione; in questo senso, questa S.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v.

Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101, sul presupposto dell’assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine); al rigetto del motivo non segue pronuncia sulle spese in quanto la lavoratrice è rimasta intimata; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.